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Risultati da 76 a 90 di 124
  1. #76
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    May 2002
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    6.236

    Re: Re: Re: boh!


    Peter ha scritto:

    ...
    Eh no. Il thread resta aperto, chi vuole continua a intervenire e soprattutto diamo spazio a Simone Berti - se lo reputa opportuno - per il suo intervento.
    a questo punto mi sembra piu' che giusto e spero che dica anche lui la sua, sempre che lo ritenga opportuno, visto che e' stato tirato in ballo numerose volte.

    per Peval, penso che ormai un'idea sulla faccenda, nel bene o nel male, te la sia fatta.
    non ripeto cio' che ho gia' scritto, pero' siamo tra persone civili e ragionevoli, e secondo me la sostituzione del crt, con un accordo anche verbale sulla sua futura assistenza, mi sembra una proposta piu' che ragionevole.
    io, fossi in te, metterei da parte il giudizio negativo cha hai in questo momento su Simone e gli lascerei la possibilita' di dimostrarti che e' il professionista serio che molti di noi conoscono.
    io mi comporterei cosi', ma ovviamente e' tutto IMHO
    ciao
    Gianni
    giapao at yahoo punto com

  2. #77
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    Dec 2002
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    giapao ha scritto:
    per Peval, penso che ormai un'idea sulla faccenda, nel bene o nel male, te la sia fatta.
    Beh...mi sembra che propendiate tutti per una sola soluzione.

    Certo è che con il casino che avete fatto (e mi riferisco ai cori da stadio e alle difese ad oltranza) mi è difficile valutare la sincerità dei vari pareri..... ci penserò.

    P.s.: sempre aperto, però, ad ulteriori idee..... ;

  3. #78
    Decibel Guest

    Re: Re: boh!

    Peval ha scritto:Forse Vi avevo sopravvalutato: in altre occasioni siete stati così solerti a dare indicazioni e/o idee.........
    Forse la cosa è più grande di Voi......oppure in troppi hanno remato "contro" (lo dicevo io che qua dentro aveva troppi amici).
    Le tue parole sono vagamente offensive per chi, come me, non e' stato d'accordo con la tua tesi. Tengo a ribadire, in risposta a queste tue ultime parole, che personalmente non conosco il sig. Simone Berti e che a mio modesto avviso, avendoti consegnato una macchina difettosa, alla fine e dopo peripezie delle quali anche lui non e' esente da colpe (ritardo, non rintracciabilita') avete trovato un accordo che non puo' non soddisfarti poiche' in alternativa esiste la via legale che ti vedrebbe soccombente (con tanto di ulteriore esborso di spese) sia perche' il venditore si e' accordato (con successo) con te e sia perche' ti SOSTITUISCE INTEGRALMENTE E CON TANTO DI GARANZIA l'intera macchina. Io divento matto .... cosa vuoi di piu' ?

  4. #79
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    Dec 2002
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    Decibel ha scritto:
    Le tue parole sono vagamente offensive per chi, come me, non e' stato d'accordo con la tua tesi. Tengo a ribadire, in risposta a queste tue ultime parole, che personalmente non conosco il sig. Simone Berti
    Ma allora perchè dovresti sentirti chiamato in causa ???

    Dai che scherzo .

  5. #80
    Decibel Guest
    Peval ha scritto:
    Ma allora perchè dovresti sentirti chiamato in causa ???
    Dai che scherzo .
    Mi sento chiamato in causa, come molti altri del forum, come quello "sopravvalutato" e che non e' stato solerte etc .... con la frecciatina della presunta amicizia ... etc...
    Peval ... la faccenda e' molto chiara, in molti ti abbiamo consigliato, ma nessuno ti ha evidentemente detto quello che avresti voluto leggere. Il mio ultimo invito e' quello di riflettere bene su tutta la vicenda. Nel frattempo auguri per l'ECP che ti dovra' arrivare, hai visto mai che poi ti riprende la passione il mio non si vede affatto male.

  6. #81
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    Decibel ha scritto:
    in molti ti abbiamo consigliato, ma nessuno ti ha evidentemente detto quello che avresti voluto leggere.
    Su questo dissento, Decibel: siete Voi che non avete voluto sentire.

    Nessuno che mi abbia chiesto modalità, tempistica, condizioni della vendita, ed ancora accordi sulla garanzia e le modalità in cui "non" si è svolta....insomma, vi è fregato poco di tutto.

    Non ci credo di essere stato così esaustivo, nè nei precedenti 3ads, nè all'inizio di questo....eppure sapevate già tutto: che io ero un "rompic....ni" e che non avevo alcun diritto di lamentarmi.

    Ripeto, non mi avete chiesto niente....eppure avete giudicato, l'idea ve la siete fatta, l'invito a smettere in qua ed in là è arrivato.

    Non sono arrabbiato, solo un pò affranto...... sì, ne ho la certezza, vi ho sopravvalutato.

    Ciao

  7. #82
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    Nov 2002
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    2.283
    Peval ha scritto:
    Su questo dissento, Decibel: siete Voi che non avete voluto sentire.

    Nessuno che mi abbia chiesto modalità, tempistica, condizioni della vendita, ed ancora accordi sulla garanzia e le modalità in cui "non" si è svolta....insomma, vi è fregato poco di tutto.

    Non ci credo di essere stato così esaustivo, nè nei precedenti 3ads, nè all'inizio di questo....eppure sapevate già tutto: che io ero un "rompic....ni" e che non avevo alcun diritto di lamentarmi.

    Ripeto, non mi avete chiesto niente....eppure avete giudicato, l'idea ve la siete fatta, l'invito a smettere in qua ed in là è arrivato.

    Non sono arrabbiato, solo un pò affranto...... sì, ne ho la certezza, vi ho sopravvalutato.

    Ciao
    Chi è causa del suo mal pianga se stesso!

    Questo è quello che ci hai dimostrato TU in un paio di giorni.

    1) Discussione di fuoco sul tuo problema alla quale il Berti ha risposto nel forum, mettendosi in causa e alla fine assecondando quello che tu stesso richiedevi, o almeno una delle possibili soluzioni a te gradite.
    2) Tua dichiarazione pubblica degli accordi verbali che hai preso con Simone ( e che come tali sono comunque vincolanti)
    3) Tua dichiarazione pubblica di averci ripensato (che legalmente significa che te la prendi nel c*l*)
    4) Richiesta di consiglio su come far valere legalmente il fatto che se ti fa comodo gli accordi che tu prendi con un'altra persona non valgono nulla (per la serie tanto lo sanno tutti che la mia parola non vale un *****, perchè qualcuno dovrebbe prendermi sul serio) mentre quelli che l'altra persona prende con te si che vanno rispettati.

    Tu pretendi coerenza e sei incoerente, pretendi trasparenza e affidabilità e dal canto tuo invece ti dimostri incontentabilmente indeciso su cosa vuoi. Non venirci a dire che siamo noi che non ti aiutiamo, si dice aiutati che dio ti aiuta.



    Ma poi se lo devi vendere sto proiettore la vuoi smettere di fargli sta pubblicità altrimenti va a finire che devi pagare tu perchè qualcuno se lo prenda. Ma a chi te lo compra ora che gli dici quando ti chiede:
    -Ma come va il proiettore? e la garanzia? come è l'assistenza?
    -Bhe il proiettore mi fa schifo la garanzia e l'assistenza non ti dico, però te lo metto al doppio di quanto lo prenderesti in america con garanzia di 1 anno.


    Lava sti panni a casa che così puoi solo farti altri danni.

  8. #83
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    Oct 2002
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    1.597
    Peval ha scritto:
    Nessuno che mi abbia chiesto modalità, tempistica, condizioni della vendita, ed ancora accordi sulla garanzia e le modalità in cui "non" si è svolta....insomma, vi è fregato poco di tutto.
    Beh io te l'ho chiesto privatamente e mi hai cortesemente risposto.
    La verità è che chi non ti capisce è perché non ha vissuto la tua situazione.

    Per dirla con Shakespeare: «C'è del marcio in Danimarca»

  9. #84
    Data registrazione
    Oct 2002
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    2.538

    Mah, a costo di risultare impopolare,

    credo che Peval non abbia detto tutto.
    E infatti non intendeva nemmeno fare il nome del negoziante, che se non ricordo male si è sentito chiamato in causa ed è intervenuto per conto suo. E fino ad allora - probabilmente per ignoranza mia - non avevo capito di chi si trattasse...
    Penso che se Peval - ma lo sconsiglio dal farlo - esponesse nel dettaglio quanto è accaduto otterrebbe due risultati simultanei:
    - sposterebbe dalla sua buona parte dei consensi, anche di chi attualmente critica la sua posizione
    - avrebbe conseguenze ancora più negative per la propria situazione personale (non dico quelle ipotizzate da Gianni Wurzberger, che voglio pensare siano ironiche)

    Tuttora non ho contattato il Peval in PM, nè penso di farlo.
    A differenza vostra, l'ho avuto ospite a casa mia e non mi è parso persona attaccabrighe o fantasiosa.
    Abbiamo mangiato e bevuto insieme, e non ho avuto impressioni negative come da altri qui espresse. Nè ha detto di non volere un tritubo per un digitale.
    Pertanto spezzo una lancia a suo favore, e credo che se ha chiesto aiuto un motivo ci sarà.
    Chiamatela fiducia cieca, a me va benissimo anche così.
    Per lavoro sono abituato a gestire situazioni dove qualcuno è insoddisfatto di qualcun altro, e mi paga per risolvergli il problema.
    Purtroppo per Peval, costo molto in termini orari e soprattutto credo nel potere della ragionevolezza, e - in extrema ratio - della legge.

    Sul fatto poi che questo thread sia da cancellare, sulla mia lista ce ne sono un certo numero prima, anche alimentati da persone che sono intervenute in questa, non certo nella sezione Off Topic, che parlano di cose per me poco interessanti, e a giudicare dal numero di visite, interessanti per pochi.
    Me ne tengo alla larga e così penso possano fare anche gli altri, che ne sono liberi.
    E soprattutto mi sono ben guardato dal suggerire ai moderatori di cancellare quei post o lo thread intero.
    Ovviamente sono solamente un Utente, non Medio come Peval, ma solo un utente.

    Saluti da un Utente meno che Medio

    E coraggio.
    Il tasto "Cerca" non attiva alcuna funzione dannosa per i nostri personal computers.

  10. #85
    Data registrazione
    Jan 2003
    Località
    Reggio nell'Emilia
    Messaggi
    1.364

    Re: Mah, a costo di risultare impopolare,

    Ninja ha scritto:

    ...A differenza vostra, l'ho avuto ospite a casa mia e non mi è parso persona attaccabrighe o fantasiosa.
    Abbiamo mangiato e bevuto insieme, e non ho avuto impressioni negative come da altri qui espresse. Nè ha detto di non volere un tritubo per un digitale.
    Pertanto spezzo una lancia a suo favore, e credo che se ha chiesto aiuto un motivo ci sarà...
    Concordo, confermo e aggiungo che se fosse stato un attaccabrighe il problema si sarebbe risolto mesi addietro.

    ciao
    Pacchio

  11. #86
    Data registrazione
    Jul 2002
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    Dongguan (Guandong - Cina) - Lavezzola (RA)
    Messaggi
    3.132
    ho espresso in privato a Peval quel che penso di questo thread (e non è certo un pensiero positivo) e rinnovo anche qui quello che ho chiesto anche a lui: ma non è proprio possibile cercare di arrivare ad una situazione che metta entrambi d'accordo? (anche se ammetto che il silenzio di Simone, tanto solerte nel sentirsi tirato in causa quando il suo nome non era stato ancora fatto, mi lascia interdetto e non riesco ad interpretarlo )

    Non voglio credere che i rapporti tra Peval (che so' con certezza essere una persona pacata e ragionevole) e Simone (che ha detta di tutti è prima un appassionato che un negoziante) siano arrivati ad una rottura tanto grave (suvvia non siete mica bambini dell'asilo) e quindi inviterei Peval a modificare l'argomento del thread verso un migliore "aiutatemi a trovare un modo che appaghi sia me che Simone"

    Purtroppo io non sono un avvocato ma un semplice operaio e quindi non posso dare molti consigli ne per una soluzione ne per l'altra ma sono sicuro che tra gli utenti del forum qualcuno che magari ha una buona idea c'è sicuramente
    Si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio
    Si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio

  12. #87
    Data registrazione
    Jan 2003
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    Provincia di Sondrio
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    1.461
    Peter ha scritto:
    Il thread è stato "ripulito" da tutti i messaggi NON in topic e da tutti i riferimenti alla solita diatriba CRT Vs LCD/DLP.
    I prossimi messaggi OT verranno cestinati senza appello.
    Di questo mi dispiaccio, oggi ho potuto accendere il pc solo di sera e scopro di non poter leggermi tutto...
    Come ho gia detto altre volte, una cosa che mi da fastidio e' non poter leggermi tutto sapendo che qualcosa e' stato cancellato!!!
    Peval ha scritto:
    Forse Vi avevo sopravvalutato: in altre occasioni siete stati così solerti a dare indicazioni e/o idee.........
    Forse la cosa è più grande di Voi......oppure in troppi hanno remato "contro" (lo dicevo io che qua dentro aveva troppi amici).
    Qua peval, mi spiace ma ha avuto un empasse, capisco l'arrabbiatura, ma come ti hanno gia detto alti.. tutti amici finche la si pensa allo stesso modo, e poi...
    Non freghera' a nessuno e tanto meno a te, Peval, ma secondo me chi ne esce piu' pulito e' sicuramente Berti (che non conosco e con cui non ho mai avuto a che fare).
    Poi sara' vero che non conosciamo tutto, e personalmente non ti ho chiesto in pm delucidazioni, ma dopo 4 thread avresti pututo chiarirci meglio le idee, e non leggere (da te o altri) che comunque non sappiamo tutto e non possiamo giudicare.
    Se effettivamente non possiamo giudicare, potevi pensarci prima e giudicare da solo.

    Spero non te ne abbia, e' solo il mio pensiero su quello che ho letto in un fiato, e che in generale non e' un bel leggere, ma che comunque a quanto pare ci tiene tutti attaccati allo schermo, al pari dei film horror!!!
    Se quell'affare entra dalla porta...
    ... tu sarai il prossimo oggetto ad uscire!!!

  13. #88
    Data registrazione
    Jan 2002
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    3.557
    av-joe ha scritto:
    Di questo mi dispiaccio, oggi ho potuto accendere il pc solo di sera e scopro di non poter leggermi tutto...
    Come ho gia detto altre volte, una cosa che mi da fastidio e' non poter leggermi tutto sapendo che qualcosa e' stato cancellato!!!
    Vai tranquillo, ti sei perso solo commenti/considerazioni/giudizi assolutamente non attinenti al thread.
    Quindi non ti sei perso nulla.
    Ciao, Peter

  14. #89
    Data registrazione
    Nov 2002
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    Roma
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    1.471
    Da consumatori.it

    Riguarda soltanto i privati consumatori la nuova e più favorevole garanzia sui prodotti introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo scorso.
    La nuova disciplina, che entrerà in vigore dal 23 marzo 2002, consiste infatti in un "innesto" nel Codice civile, di seguito all’articolo 1519, mentre per i professionisti e le aziende continuerà a valere la vecchia disciplina definita dagli articoli 1490 e seguenti. Per i consumatori le novità sono diverse.

    La nuova disciplina, che non si applica all’energia elettrica, all’acqua e al gas di erogazione, vale anche per i beni usati, ma "limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa". Ciò esclude, per esempio, un’automobile con una frizione difettosa o qualsiasi altro difetto che si presume dovuto all’uso.
    Vale anche per i contratti d’opera, per esempio quando il consumatore fa rifare il pavimento di casa, purché ci sia consegna di materiale.
    Non si considerano prodotti difettosi quelli "conformi alla descrizione fatta dal venditore" o alle "dichiarazioni pubbliche" fatte dal produttore tramite pubblicità o etichettatura. Bisognerà stare quindi molto attenti ai libretti o fogli di accompagnamento, ai depliant, alle etichette, eccetera: se, per esempio, si compra un’utilitaria che fa solo 5 kilometri con un litro di benzina o una lavatrice che produce un rumore da 80 decibel, non c’è niente da fare se ciò sta scritto da qualche parte.
    Se il difetto compare entro 6 mesi dall’acquisto, si presume originario e il consumatore non deve provare che è originario. Ciò è un grande vantaggio rispetto alla precedente disciplina.
    In caso di difetto il consumatore può scegliere tra:
    riparazione del prodotto
    sostituzione del prodotto
    rimborso di una parte del prezzo pagato
    rimborso totale del prezzo.
    Tuttavia questa scelta è soggetta a dei limiti. Non si può chiedere la sostituzione dell’auto se il difetto dipende da un pezzo sostituibile, per il quale, in ogni caso, il consumatore non deve pagare niente. Si può chiedere la sostituzione del prodotto soltanto se il difetto è grave o se la riparazione arreca "notevole inconveniente al consumatore". Più precisamente, il diritto alla sostituzione scatta quando:
    il difetto, anche se riparato, svaluta il prodotto;
    la riparazione non è possibile;
    la riparazione o le riparazioni si protraggono a lungo, ovvero oltre "un congruo termine", determinando notevoli inconvenienti al consumatore.
    Questo congruo termine è generico e non definito, per cui è importante che il consumatore si attivi e, se la riparazione va per le lunghe, spedisca un telegramma o una raccomandata facendo presenti i notevoli inconvenienti (se esistono) e dando un termine ultimo per la consegna del prodotto riparato a dovere.

    Se, nonostante ciò, il venditore non provvede alla riparazione o alla sostituzione, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo.
    Il difetto va denunciato dal consumatore (tramite telegramma o raccomandata AR) entro 2 mesi dalla scoperta. Il termine è perentorio, quindi la denuncia non deve essere solo verbale o telefonica, altrimenti il venditore può sostenere che non è stata fatta e il consumatore decade da ogni diritto. A parte il termine di 2 mesi per la denuncia, la nuova garanzia è valida per 25 mesi e il venditore non può far firmare al consumatore una carta o una clausola con la quale vi rinuncia. Ciò significa anche che, almeno per gli acquisti più impegnativi, il consumatore deve conservare lo scontrino, la fattura o la ricevuta fiscale per 25 mesi.
    In ogni caso, si può offrire al consumatore una garanzia in più, chiamata "garanzia convenzionale", che oltre ai diritti della garanzia legale prevede ulteriori diritti e vantaggi.
    Infine responsabile del difetto è sempre il venditore, non il fabbricante.


    E ancora:

    LA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO DIFETTOSO

    La nuova garanzia europea introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002 farà probabilmente aumentare i prezzi degli elettrodomestici, che sono i prodotti sui quali si riversa il maggior numero dei reclami dei consumatori per guasti, malfunzionamenti e anomalie varie.
    La grande distribuzione ha già chiesto un accordo con produttori e fornitori per gestire le probabili e numerose richieste di sostituzione del prodotto, che è il nuovo diritto del consumatore previsto dalla legge.
    Si calcola che le richieste di sostituzione raggiungeranno il 10% del venduto e ciò non potrà non influire sui prezzi anche perché, qualora il consumatore optasse per la riparazione del prodotto difettoso, anziché la sostituzione, non potranno essergli addebitate spese, come finora normalmente si faceva, quindi per le aziende aumenteranno anche i costi dei centri di assistenza.

    Inoltre la nuova garanzia europea ha introdotto una tutela più ampia del consumatore che va al di là del difetto del prodotto e riguarda più in generale la "non conformità" al contratto o alla descrizione fatta dal venditore o alle prestazioni promesse.
    Pertanto anche un’automobile perfettamente funzionante che va a 155 chilometri all’ora anziché i 160 promessi potrebbe rientrare nel diritto di sostituzione.
    L'Associazione nazionale industrie elettriche (ANIE) ha già ipotizzato la predisposizione di un "disciplinare" concordato fra produttori e venditori per indicare cosa e quando debba essere sostituito o riparato.
    Infatti, sul diritto di sostituzione in caso di non conformità del prodotto il testo legislativo è un po’ evasivo. Stabilisce che "il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro". Quindi, se il difetto è facilmente riparabile con una spesa ragionevole per il venditore in rapporto al prezzo del bene, il consumatore non può chiedere la sostituzione, se "eccessivamente onerosa". Viceversa, allo stesso venditore può convenire la sostituzione di un prodotto di scarso valore come un rasoio elettrico, se la riparazione è più onerosa.

    Il confine fra i due rimedi, osserva in proposito l'Unione Nazionale Consumatori, è piuttosto incerto, variando tra difetto e difetto e tra prodotto e prodotto e alimenterà le controversie fra consumatori e venditori, anche perché in molti casi la valutazione è soggettiva. Si pensi ad un consumatore che si accorge di una macchia di ruggine su un'auto o su un frigorifero appena acquistato: non si accontenterà di una riparazione, sia per l’estetica del prodotto sia perché penserà che è stato fabbricato male e che il difetto potrà ripresentarsi altrove.
    E' inevitabile che le varie categorie di produttori e venditori predispongano un "disciplinare" per regolare almeno i casi più generali, anche perché c’è un secondo problema sul quale il testo legislativo è ugualmente evasivo. Un'altra norma stabilisce infatti che le riparazioni devono essere effettuate "entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene". Come si vede, si parla di riparazioni al plurale.
    Quante ne deve sopportare il consumatore, se la prima non va a buon fine? La legge tace su questo punto e, di nuovo, tale silenzio alimenterà le controversie.



    Dopo l'entrata in vigore della nuova garanzia europea introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002, sono già sorte numerose controversie fra consumatori e negozianti su una questione piuttosto spinosa: se, cioè, in caso di prodotto difettoso il consumatore abbia diritto, a sua insindacabile scelta, al rimborso del prezzo o alla sostituzione del prodotto, senza che il negoziante possa opporsi alla scelta fatta. E' chiaro che quest'ultimo preferisce la sostituzione del prodotto, che gli consente di conservare il guadagno per poi rivalersi sul produttore o fornitore.
    Le controversie avvengono specialmente nel settore dell'abbigliamento, ove è problematica una riparazione del prodotto difettoso, anche perché non esistono centri di assistenza come per le auto o gli elettrodomestici.

    Va ricordato, comunque, che la scelta del consumatore non è insindacabile, essendo soggetta a dei limiti. La legge concede innanzitutto al consumatore una prima opzione o alternativa: può chiedere la riparazione o la sostituzione, in entrambi i casi senza spese. Se però il difetto è lieve e facilmente riparabile in modo tale da ripristinare la completa integrità del prodotto e con una spesa decisamente inferiore al prezzo pagato, il consumatore non può chiedere la sostituzione, a meno che la riparazione non comporti "notevoli inconvenienti per il consumatore" oppure non sia effettuata "entro un congruo termine… tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene". Bisognerà quindi verificare caso per caso tali circostanze.

    Solo successivamente la legge prevede, come ulteriore alternativa, il diritto del consumatore al rimborso del prezzo, ma alle seguenti condizioni:

    la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
    il venditore non ha provveduto alla riparazione (o alla sostituzione) entro "un congruo termine";
    la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
    Dalla formulazione legislativa appare quindi abbastanza chiara la scala dei diritti del consumatore all’atto della denuncia del difetto, più esattamente della "non conformità" del prodotto:

    deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente "conforme";
    deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
    può chiedere il rimborso del prezzo soltanto quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. In alternativa, può chiedere anche, a sua scelta, un parziale rimborso del prezzo, anzi la legge stabilisce il diritto al solo rimborso parziale del prezzo quando il difetto è di lieve entità e "non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione".
    Infine va ricordato che, qualora ricorrano le condizioni per il rimborso totale del prezzo, il consumatore non è affatto obbligato ad accettare un "buono" di pari valore per comprare un'altra cosa nello stesso negozio, pratica piuttosto diffusa nei negozi di abbigliamento. La legge ha stabilito che, nel caso, si tratta di "scioglimento del contratto" di compravendita, mentre l'offerta di un "buono" configura una nuova proposta contrattuale del negoziante che il consumatore è libero di accettare o rifiutare.

  15. #90
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    E ancora:

    L'Ufficio Regolazione di Mercato della Camera di Commercio comunica che con il Decreto legislativo 02/02/2002 n° 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002 n° 57, il legislatore attuando le norme della Direttiva comunitaria 99/44/CE (TALUNI ASPETTI DELLA VENDITA E DELLE GARANZIE DI CONSUMO), ha introdotto nel Codice Civile (all'interno del libro IV - sulle obbligazioni - titolo III - sui singoli contratti - capo I - sulla vendita - sezione II - sulla vendita di cose mobili) un nuovo paragrafo - l'1bis - sulla vendita dei beni di consumo contenente gli articoli da 1519bis a 1519nonies.

    Nel nostro ordinamento viene quindi introdotta un'innovativa figura di vendita: la vendita dei beni di consumo. In particolare è da evidenziare che sono state introdotte le seguenti novità riguardo alle responsabilità del venditore ed ai termini di garanzia:
    - Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene;
    - Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni (ventiquattro mesi) dalla consegna del bene;
    - Il consumatore deve far valere i propri diritti denunciando il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato rilevato (di fatto quindi la garanzia è estesa a ventisei mesi dalla data di consegna);
    - Il consumatore, in caso di difetto di conformità, ha diritto senza spese alla riparazione o sostituzione del bene oppure ad una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto;
    - La garanzia dei beni usati non può, in nessun caso, durare per un periodo inferiore a un anno a partire dalla data di consegna.

    Queste disposizioni si applicano a tutti i prodotti immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2002), e dal 30 giugno 2002 a tutti i prodotti in commercio (indipendentemente dalla data di immissione



    Per tornare a quello che Peval aveva chiesto fin dall'inizio ora penso che abbia tutti gli elementi per sapere cosa fare o pretendere.
    Non me ne abbiano gli operatori, era solo dovere di cronaca riguardante normative che ancora in molti ignorano assolutamente.
    Ultima modifica di Cosmopavone; 15-07-2003 alle 23:54


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