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Love, Death & Robots | volume 4 | la recensione
Love, Death & Robots | volume 4 | la recensione
Il quarto capitolo della serie animata su amore, morte e macchine ci riporta nelle atmosfere semibuie nate dalla fantasia di vari studi di animazione alla corte di Tim Miller con la produzione di David Fincher, tra immagini apocalittiche in cui penetra appena la speranza, e qualche cenno di commedia sottile, brillante e tagliente
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  1. #16
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    secondo me lo devono riprendere (se integro), che poi gli roda e cerchino
    di confondere il cliente è un altro paio di maniche.

    Dicci un pò, che negozio è?

    Al limite prova a postare (o a cercare) qualcosa su it.discussioni.consumatori.tutela

  2. #17
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    Feb 2008
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    il principio di non danneggiare il venditore, non deve essere visto in ambito generale,ma nello specifico..con uno squilibrio giuridico delle prestazioni...
    resta infatti sempre valido il principo della "buona fede contrattuale" che di certo non è derogabile dalla normativa al consumo, che semplicemente cerca di tutelare il compratore debole..

    prodotto audiovisivo vuol dire qualunque prodotto di ambito audio e video..telefoni,ipod,televisori..etc...
    le riviste e giornali vengono trattati separatamente dai prodotti audiovisivi, e qui, come per i prodotti individuali, per gli alimentari,per quelli soggetti a tassi variabili,per prestazione di servizi che è già iniziata, la tutela è legata proprio al non danneggiare il venditore che si trova ad aver eseguito la sua prestazione in buona fede e ad avere squilibri giuridici...

    gli audiovisivi hanno un trattamento specifico imho perchè è più difficile venderli una volta aperti, cosa che non accade con un figorifrero, una lavatrice...etc...e sono anche molto più delicati....

    "prodotti audiovisivi" non è come dire "prodotti software audiovisivi", aggiungere una parola che cambia il senso (restringendo il campo notevolmente) è come minimo un eccesso di zelo interpretativo e nettamente in contrasto con l'articolo 14 delle preleggi...

    l'ipotesi in cui venga accolta l'interpretazione, è solo quella in cui il venditore non sia in buonafede o, potrei ammettere, quella in cui anche il venditore sia in buonafede, dimostrandomi che è proprio vittima dell'effetto sorpresa...cioè mancavano il minimo di informazioni necessarie considerando la sua specifica posizione..e non è questo il caso...

    poi certo, qualche giudice potrebbe interpretarla un pò alla libera (ci sono correnti di pensiero che prevedono che la norma sia stata fatta solo per impedire la duplicazione di supporti con contenuto audio/video)...ma si esce dal seminato (ne è seriamente discutibile l'operato senza una sentenza di grado superiore) e solo la cassazione può risolvere il problema...

    trovando una sentenza della cassazione su un caso analogo, si potrebbe trovare la risposta giusta...solo la cassazione ha il compito di dare la corretta e uniforme interpretazione della legge..cui un giudice di primo grado "dovrebbe" attenersi...

    il punto è che anche passando questo punto (ammettendo una interpretazione restrittiva) resta da dimostrare che il compratore sia in buona fede,cioè sia stato vittima dell'effetto sorpresa....perchè un giudice è questo che valuterà in giudizio

    detto questo anche io però, come ho già detto, manderei una lettera e farei la voce grossa..in molti casi funziona...anche perchè il nostro amico ha già specificato più volte di non volere adire vie legali....
    Ultima modifica di Nicholas Berg; 02-10-2009 alle 20:21
    Vpr:Benq W1070, Optoma Hd200x, Epson tw-680, Benq Mp-610 Schermo:Adeo Plano, Tela Vision Grey Display:Panasonic Tx-p50g10 50" Video Enhancement:Darbee Darblet (DVP 5000) Lettore Bd:Sony BDP-S790, Sony Ps3 (fat 40Gb), Samsung Bd-p2500 Lettore Hd-Dvd:Xbox 360 Media Player:PopCorn Hour A-400, WD Tv Live Amplificatori:Onkyo Tx-SR605, Yahama Htr-5930 Diffusori Frontali:Indiana Line Tesi 504 Diffusore Centrale:Tesi 704 Diffusori Surround:Tesi 204 Subwoofer:Tesi 810 Kit 5.1:Yahama NSP110 Cuffie:Sennheiser RS-120 Decoder:Sky hd, Strong Srt-5505 Console:Ps3, Xbox 360, Wii Telecomando:Logitech Harmony One

  3. #18
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    Citazione Originariamente scritto da Nicholas Berg
    prodotto audiovisivo vuol dire qualunque prodotto di ambito audio e video..telefoni,ipod,televisori..etc...
    Questa è una tua opinione. Sinceramente, non ho mai letto da nessuna parte un interpretazione del genere: cioè che TUTTI i prodotti a/v siano esclusi dal recesso a scatola aperta. Non credo neanche che ci sia mai stata una sentenza di un qualsiasi giudice in questa direzione.

    le riviste e giornali vengono trattati separatamente dai prodotti audiovisivi
    Ma dato che il software invece è citato nello stesso paragrafo, è evidente la comunanza tra prodotti egualmente coperti da diritto d'autore, che è la cosa che hanno in comune i "prodotti audiovisivi" e il "software informatico".

    gli audiovisivi hanno un trattamento specifico imho perchè è più difficile venderli una volta aperti, cosa che non accade con un figorifrero, una lavatrice...etc...e sono anche molto più delicati...
    Ci sono altri esempi, a parte i frigoriferi.

    Gli orologi, ad esempio, possono essere più delicati dei prodotti elettronici e avere confezioni che mostrano chiaramente che non sono nuovi e possono costare parecchio, creando problemi a chi li rivende nel caso di recesso.

    Oppure, qualsiasi elettrodomestico che venga a contatto con il cibo, dalle affettatrici alle macchine per fare il pane, la pasta, i tritattutto, etc. Anche a trattarli bene, si vede se sono stati usati anche solo una volta.

    Per non parlare dei prodotti per l'igiene personale, che quasi tutti i negozi (fisici, non quindi legati alla legge sul recesso) rifiutano di sostituire.

    Ciononostante, non c'è traccia di nessuno di questi tra le eccezioni della legge sul recesso.

    Per cui, è evidente che la legge non tiene minimamente in considerazione i problemi creati al rivenditore, altrimenti avrebbe dovuto inserire molte altre categorie, rispetto ai soli prodotti audiovisivi, se davvero con "prodotti audiovisivi" si fosse riferita anche all'hardware.

    Visto che ci sono esempi dove il recesso può creare grossi problemi al rivenditore in tutte le categorie di mercato, se l'intento fosse stato quello, il recesso non sarebbe quasi mai applicabile per cui è chiaro che con "prodotti audiovisivi" si intenda una categoria molto ristretta, apparentata al software (e infatti, sta nella stessa frase), e quindi esplicitamente esclusa per gli stessi motivi di tutela del copyright.
    VPR: Sony VPL-VW60 - Sintoampli: Denon 4308 - Lettore DVD/Bluray: Oppo BDP-83 - HDDVD: Toshiba HD-XE1 - Speakers: B&W 603+LCR60+602 - SAT: Dreambox 7000 - Multimedia: Dune HD Center - Giradischi: Project RPM 9.1 + Sumiko BP2 - Laserdisc: Sony MDP533 - DAT : Sony DT-57ES

  4. #19
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    Riporto il comma d derl'art.55 del citato Dlgs 206/5 che riguarda i casi di esclusione dal diritto di recesso:
    d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
    Credo sia abbastanza chiaro.

    Come "prodotti audiovisivo" si intende: DVD, CD, vinili o ogni altro supporto che contenga materiale che deve essere riprodotto da apparecchi audio e/o video.

    Nell'articolo citato sono raggruppati in vari commi i prodotti che, per motivi abbastanza ovvi, sono esclusi dal recesso.

    Il comma suddetto, in particolare, è quello che riguarda il soft (inteso in senso generale), il fatto che prodotti audiovisivi e soft informatico siano stati accomunati ed equiparati nello stesso comma sta proprio ad indicare che si tratta di prodotti simili e la loro esclusione si basa sulla stessa motivazione.

    E' da notare anche l'uso del termine "sigillato".

    Un DVD è sigillato, il disco di Windows Vista è sigillato, un proiettore non è sigillato, ma imballato, idem per un TV.

    Subito al comma seguente abbiamo un altro esempio di prodotti accomunati nell'esclusione: quello dei prodotti dell'editoria.

    La motivazione dell'esclusione è quella, ovvia, già citata: mi faccio arrivare tutta la serie di film di Star Trek in HD, me li copio e poi li restituisco (tanto non devo indicare una motivazione particolare).

    Non è ovviamente una prova, ma fate un ricerca con il termine "prodotto audiovisivo" otterrete solo indicazioni relative a film, festival, manifestazioni, tutela, interventi tecnici, nessun accenno a TV, amplificatori o simili.

    Se ben ricordo, TV, ampli, ecc. sono definiti prodotti di elettronica di consumo.

    Ciao
    Ultima modifica di Nordata; 03-10-2009 alle 01:16
    "Da secoli si sa che occorre eliminare la componente soggettiva per riuscire a stabilire quale sia l'effettiva causa di un effetto, o se l'effetto ci sia davvero stato; solo persone terze e indipendenti, e il mascheramento del trattamento (doppio cieco), possono evitare di restare vittima degli autoinganni della coscienza e dell'inconscio" (E. Cattaneo - Unimi - regola n.7 di 10 sul "Come evitare di farsi ingannare dagli stregoni" - La Repubblica 15/10/2013).

  5. #20
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    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    Questa è una tua opinione.Non credo neanche che ci sia mai stata una sentenza di un qualsiasi giudice in questa direzione.
    per ora neanche io ho sentito mai una sentenza con la tua versione
    anzi, sarei proprio curioso di conoscerne le motivazioni adottate..
    tu parti dal presupposto che ci sia una ragione, cosa che non c'è...
    ci sono interpretazioni differenti di una norma vaga...
    un giudice a quel punto dovrà valutare sulla base delle sue conoscienze legali..
    solo attuando una teoria assiologica totale (come quella riportata nei testi dottrinali di Pietro Perlingeri)si potrebbe andare fino a questo punto...ma solo perchè l'assunto di partenza è un superamento totale (per "abrogazione tacita" dice lui) dell'art. 14 delle preleggi..

    io ho spiegato i criteri legali che ho adoperato nel ragionamento (perchè di questo si tratta, ragionamento interpretativo, non ho fatto nessuna ricerca in proposito)...attenendomi nello specifico al metodo interpretativo corretto stando alle teorie dell'interpretazione assiologica limitata...che è quella adoperata dalla giurisprudenza attuale..

    non ho mai sentito nessuna sentenza in materia, ma dati alla mano questa è l'interpretazione che si può dare stando ai testi di studio...

    altra cosa sarebbe se qualcuno del parlamento ne avesse indicato le motivazioni (non avrebbe valore legale, ma sarebbe di certo da guida per le corti)...altra cosa se ci fosse una sentenza della Cassazione a riguardo...
    portami una di queste due cose e allora ti dico che un ragionamento del genere è attuabile, anzi viene attuato..

    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    Ma dato che il software invece è citato nello stesso paragrafo, è evidente la comunanza tra prodotti egualmente coperti da diritto d'autore, che è la cosa che hanno in comune i "prodotti audiovisivi" e il "software informatico".
    il diritto d'autore copre anche, per restare in tema, i frigoriferi...non è limitato di certo ai "supporti audiovisivi", definizione che la legge avrebbe, al limite, dovuto usare...la comunanza del genere la trovi perchè parti dal presupposto che siano cd/dvd..etc...se fossi partito dal presupposto che fossero ad es. lcd, avresti trovato come elemento in comune il genere tecnologico, e non il diritto d'autore

    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    Ci sono altri esempi, a parte i frigoriferi. Per cui, è evidente che la legge non tiene minimamente in considerazione i problemi creati al rivenditore
    premesso che l'interpretazione legale l'avevo data in via del tutto personale (ho usato imho), se realmente la legge non avesse considerato anche la controparte, come spiegheresti le eccezioni?
    perchè i prodotti a tasso variabile?perchè le riviste?
    semplice, perchè sono prodotti che possono perdere valore,essere invendibili e causare un danno spropositato

    l'interpretazione della corrente di pensiero abrogativa, porta come spiegazione la possibile duplicazione...
    cosa ardita...quindi la spiegazione della legge sarebbe che una persona compra un prodotto, lo apre, lo copia e lo restituisce...
    questo a completamente senso per il software informatico....perchè una copia illegale potrebbe creare una serie di problemi anche al futuro proprietario del software...
    ma per il mondo dell'audio/video (film,cd...) non ha proprio senso visto che esistono le videoteche...anche on-line e con meno rischi....
    è la teoria della copia e pirateria che non funziona...(per il materiale comune, non per il software)
    viene tutelato il venditore da future vendite, e viene negato al compratore la possibilità di provare il bene! non puoi provare un cd...ma come non puoi provare un cd non puoi provare un televisore...altrimenti sarebbe come ammettere che nelle vendite fuori dai locali commerciali si ha una vendita "a gradimento"
    sono tipi di vendita differenti..

    ma questa è solo la prima parte della discussione, quella su cui vi state, a torto, fissando...(sono due interpretazioni, poco importa quale sia quella corretta perchè il bello viene dopo)
    ipotizziamo anche che si accetti questa interpretazione...cosa si fa?
    niente perchè si deve andare in giudizio...
    a quel punto voi siete l'attore e chiedete il recesso...
    la controparte si difende...dice di avervi dato tutte le informazioni, di aver inteso l'interpretazione in senso estensivo (per questo l'ha aggiunto nelle informazioni), di avervi spedito la merce e che non siete per niente soggetti all'effetto sorpresa perchè avete avuto tutte le info necessarie e avete anche avuto modo di vedere la confezione con dovizia di particolari...e per finire chiede il risarcimento del danno perchè ha un prodotto aperto (con annesse spese processuali) che non può più vendere, mentre voi vi siete approfittati della sua buona fede arrogandovi, di fatto, un diritto di prova ...

    a quel punto sta a voi spiegare il perchè del recesso....spiegare perchè le info per voi non erano abbastanza...e se andate dal giudice e dite..."non mi piace come si vede", cosa pensate che deciderà quello?

    questo per farvi capire che il giudice non è un burocrate..stabilito che rientrate formalmente nella fattispecie astratta che dà diritto al recesso, sentirà anche l'altra parte, non semplicemente sancirà il recesso...

    ps-basta un sigillo (una linguetta) per avere un prodotto sigillato (anche qui possiamo parlare di interpretazione)...l'utilizzo di termini differenti o più specifici in altri leggi non ha nessuna rilevanza a livello giuridico...l'idea che si parli di prodotti audiovisivi con l'intento di software è, come io stesso detto, possibile (tra l'altro l'interpretazione di Nordata è nettamente più convincente di quella sul diritto d'autore..l'accomunazione del software mi ha quasi convinto), ma non solo non è l'unica, ma forza notevolmente l'interpretazione accettata attualmente...e senza una sentenza di rango superiore non se ne viene a capo

    pps- sia chiaro che io sono d'accordissimo che dovrebbe essere così e che al limite spetterebbe al venditore dimostrare la malafede del compratore....ma in assenza di una sentenza citata o di qualcuno che nello specifico abbia avuto un caso simile, riporto il procedimento interpretativo usato in dottrina...
    Ultima modifica di Nicholas Berg; 03-10-2009 alle 00:43
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  6. #21
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    @ Nicholas Berg

    Rimanendo in tema di Leggi e Regolamenti vorrei ricordarti che il punto 2h del Regolamento del Forum è molto chiaro circa le modalità di quotatura, sei pertanto pregato di modificare in modo opportuno il tuo ultimo messaggio.

    Grazie.

    Ciao
    "Da secoli si sa che occorre eliminare la componente soggettiva per riuscire a stabilire quale sia l'effettiva causa di un effetto, o se l'effetto ci sia davvero stato; solo persone terze e indipendenti, e il mascheramento del trattamento (doppio cieco), possono evitare di restare vittima degli autoinganni della coscienza e dell'inconscio" (E. Cattaneo - Unimi - regola n.7 di 10 sul "Come evitare di farsi ingannare dagli stregoni" - La Repubblica 15/10/2013).

  7. #22
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    Scusa, sono un pò stanco e non ci avevo fatto caso
    Vpr:Benq W1070, Optoma Hd200x, Epson tw-680, Benq Mp-610 Schermo:Adeo Plano, Tela Vision Grey Display:Panasonic Tx-p50g10 50" Video Enhancement:Darbee Darblet (DVP 5000) Lettore Bd:Sony BDP-S790, Sony Ps3 (fat 40Gb), Samsung Bd-p2500 Lettore Hd-Dvd:Xbox 360 Media Player:PopCorn Hour A-400, WD Tv Live Amplificatori:Onkyo Tx-SR605, Yahama Htr-5930 Diffusori Frontali:Indiana Line Tesi 504 Diffusore Centrale:Tesi 704 Diffusori Surround:Tesi 204 Subwoofer:Tesi 810 Kit 5.1:Yahama NSP110 Cuffie:Sennheiser RS-120 Decoder:Sky hd, Strong Srt-5505 Console:Ps3, Xbox 360, Wii Telecomando:Logitech Harmony One

  8. #23
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    il diritto d'autore copre anche, per restare in tema, i frigoriferi...non è limitato di certo ai "supporti audiovisivi",
    Nessun apparecchio è coperto da diritto d'autore, non è un opera d'ingegno. Al limite, può essere coperto da brevetto industriale, oppure marchio registrato, non certo da diritto d'autore.


    se realmente la legge non avesse considerato anche la controparte, come spiegheresti le eccezioni? perchè i prodotti a tasso variabile?perchè le riviste? semplice, perchè sono prodotti che possono perdere valore,essere invendibili e causare un danno spropositato
    Le eccezioni sono molto poche e spiegabilissime, e riguardano i soli casi in cui sarebbe evidente un possibile abuso del recesso da parte del consumatore.

    Software = si può copiare. Stesso discorso i "prodotti audiovisivi".

    Libre e riviste = il bene NON E' la carta su cui sono stampate, ma il contenuto per cui, a parte che non avrebbe senso giustificare un recesso con il principio del "non l'ho potuta vedere in negozio, quindi avendola comprata online devo essere più protetto", inoltre molti periodici diventano obsoleti nel periodo del recesso, e comunque l'averle lette anche solo una volta, ne completa le fruizione PROPRIO come tutti gli altri prodotti, CD/DVD/Giochi, etc, legati al diritto d'autore.

    Prodotti finanziari a tasso variable = motivo evidente: per evitare abusi, cioè il recedere se le quotazioni dovessero scendere.

    Comunque, il concetto principale che prova definitivamente che non è come dici tu, è che se decidi di ampliare la denominazione di "prodotti audiovisivi" anche all'hardware audiovisivo, non si capisce perchè solo il settore audiovisivo dovrebbe constituire un'eccezione.

    Visto che, come già detto, ci sono moltissimi altri esempi di settori che non sono minimamente accennati nelle eccezioni, dove il danno eventuale per il rivenditore è tale e quale, la difficoltà di reimballare è tale e quale, la difficoltà di rivendere come nuovo è tale e quale, e la delicatezza è tale e quale, al settore audiovisivo.

    Per cui, è chiaro che le eccezioni citate hanno un ambito MOLTO più limitato di quello che sostieni tu. Nel caso di prodotti audiovisivi, si parla quindi solo di supporti contenenti un prodotto coperto dal diritto d'autore.

    Se vuoi un'interpretazione comunque, applicata da moltissimi negozi online nel settore audio/video, se compri una apparecchio (es. videocamera) che viene fornito con del software aggiuntivo, se apri il software, allora non puoi più chiedere il recesso.

    Molto probabilmente, i maggiori negozi online, avranno messo questa clausola perchè, avendo chiesto consulenze legali, è stato valutato che questo è L'UNICO modo per limitare in qualche modo il numero di richieste di recessi, essendo il solo hardware audio/video NON escludibile dal recesso.
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  9. #24
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    Citazione Originariamente scritto da Nicholas Berg
    il diritto d'autore copre anche, per restare in tema, i frigoriferi........
    Ma che dici?
    Comunque sia il diritto di recesso per un televisore c'è eccome, e non esistono dubbi in questa direzione.

  10. #25
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    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    Nessun apparecchio è coperto da diritto d'autore, non è un opera d'ingegno. Al limite...
    era chiaro ed evidente che mi riferivo a questo..

    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    Le eccezioni sono molto poche e spiegabilissime, e riguardano i soli casi in cui sarebbe evidente un possibile abuso del recesso da parte del consumatore.
    esattamente, abuso da parte del consumatore contro il venditore...


    Citazione Originariamente scritto da gattapuffina
    non avrebbe senso giustificare un recesso con il principio del "non l'ho potuta vedere in negozio, quindi avendola comprata online devo essere più protetto"
    chiaramente la mia era una semplificazione per spiegare proprio la mancanza di predisposizione all'acquisto che si ha fuori dai locali commerciali...manca un contatto diretto con il venditore e la merce....il diritto di recesso, non è una garanzia "soddisfatti o rimborsati", bensì un diritto di reso per essere stati presi alla sprovvista....

    prima di andare oltre però vorrei spiegare una cosa...intanto ogni mio intervento è fatto con la massima pacatezza, ci stiamo scambiando opinioni nel reciproco rispetto, quindi non c'è niente di personale...

    andiamo avanti..(giusto perchè è una discussione interessante):
    quello che non è chiaro è che io sono d'accordo con te...
    non escudo a priori che sia possibile la tua interpretazione, dico che non è l'unica...
    in ambito giuridico, non esiste una verità, ma ne esistono molte e l'unico che può porre rimedio è il giudice..stop...noi possiamo discuterne per ore, ma il discorso non cambia...

    io apprezzo notevolmente gli esempi che riporti, capisco cosa vuoi dire, ma ti faccio notare come ci sono almeno altrettanti elementi contrari...

    1)tu parti dall'idea che è una normativa anticopia, io parto dall'idea che è una normativa anti-visione, volta proprio ad impedire che il consumatore possa prendere visione dei supporti e decidere se tenerli o meno...(per il software il discorso è diverso ed infatti è per questo che è mensionato a parte e non tutto insieme con la semplice accezione "support digtal" o simili...)..questo perchè altrimenti la vendita a distanza diventerebbe vendita "a gradimento"

    2)tu parti dall'idea che non si spiegano le esclusioni di altri beni.. io ti rispondo che non ci sono perchè solo il mondo audio/video è direttamente valutabile soggettivamente (suscettibile di una valutazione per gusto), un orologio o funziona o non funziona, eventuali altri elementi (es.l'estetica) sono di natura secondaria e il legislatore non ha voluto tutelare tutto, ma solo i campi che riteneva più delicati..

    3)tu parti dall'idea che lo spirito della legge è di tutela del consumatore....io ti rispondo che lo spirito non è questo, ma quello di rendere il consumatore (originariamente considerato debole perchè no nè lui che fa il contratto, perchè non è lui che predispone il sistema di scambio..etc) alla pari con il venditore...in una posizione giuridica grossomodo equivalente..
    andiamo per assurdo:
    caso 1) nel nostro caso si intende software:
    il compratore di un televisore o di apparecchi con funzioni audio/video (quindi estremamente soggetti ad una valutazione personale) possono prendere un qualunque bene, usarlo 10 giorni e poi restituirlo aperto...
    il compratore ha un diritto di prova, il venditore un danno da prodotto aperto..
    caso 2) nel nostro caso si intende prodotti:
    il compratore ha la possibilità di vedere la confezione, con dovizia di particolari,dati e quant'altro.viene anche informato di guardare con attenzione perchè una volta aperto il prodotto non può usare il recesso..
    il suo effetto sorpresa è pratocamente nullo perchè ha tutte le info che servono e il venditore non ha nessun danno

    io vedo un netto danneggiamento del venditore nel rapporto fra i due..

    4)tu fai una interpretazione sistematica, dici cioè che si intende software perchè nello stesso rigo.avete anche aggiunto di notare l'utilizzo specifico di alcuni termini(es.sigillato...)..
    io vi rispondo così:
    sigillato è qualunque cosa che abbia un sigillo, cioè qualunque cosa prodotta in modo da permettere di controllare chela confezione non sia stata aperta.
    "l'imballo" è invece la protezione di un prodotto...un tv quindi è imballato e sigillato...
    anche questo discorso però fa acqua da tutte le parti e mi spiego...dite di prestare attenzione alla scelta delle parole e poi interpretate alla libera il termine "prodotti":
    il legislatore avrebbe potuto, con tranquillità usare le seguenti espressioni:
    "prodotti software audiovisivi"
    "software audiovisivi"
    "supporti audiovisivi"
    o non usare nessuna delle 3 e usare una formula unica:
    "software informatico e audiovisivo"
    il tutto con una chiarezza assoluta...
    e invece ha usato una formula differente con la parola "prodotti"..perchè?

    le regole dell'interpretazione del diritto sono scritte nell'articolo 14 delle preleggi (che in parte si è notevolmente più evoluto con le sentenze delle corti)...e dice:
    alla legge non si può dare altro significato che quello dato dal significato proprio delle parole nella loro interconnessione...
    definita in ambito interpretazione letterale..prima fase (non cronologicamente) del processo interpretativo..
    con l'accezione "intenzione del legislatore" si intende attualmente l'interpretazione sistematica (posizione della legge nell'insieme dell'ordinamento) e assiologica (lettura della norma alla luce dei principi guida di un ordinamento)...
    bene...
    come vedete si parte da una interpretazione letterale per andare oltre...
    nessuno nega che l'utilizzo della teoria sistematica/assiologica sia sbagliata, ne nego solo l'utilizzo così massiccio...
    un comportamento corretto, vorrebbe che l'interpretazione assiologica, cambiasse il significato letterale, solo ne caso in cui non ci sia alcuna altra interpretazione possibile (cosa che accade ad es. con la legge del diritto d'autore e protezioni digitali)...e qui non è questo il caso...
    il motivo per il quale bisogna il più possibile rispettare il testo è per il principio di "certezza del diritto"...

    siamo in totale ambito giuridico e quindi dipenderà dall'interpretazione che vorra adoperare il giudice..

    5)tu dici che molti negozi la usano per cercare di limitare i danni? io dico che sarebbe stupido...questo perchè si tratterebbe di informazione ingannevole...quest'ultima viene punita con sanzioni pesantissime e metterebbe sempre il venditore in mala fede nei rapporti con la controparte...
    due sono i motivi percui viene attuato:
    il primo: funziona...diversi giudici attuano una interpretazione larga e danno ragione ai venditori...e naturalmente questi sono "costretti" a dare l'informazione...
    il secondo: sanno che si andrà in giudizio e che questo li metterà in buona fede presunta..e spettarà, a questo punto, al compratore dare le motivazioni del recesso (richieste in seguito all'accusa con prova della controparte)....e non può dire l'ho provato e non mi piace (salvo che non sia un difetto di cui il soggetto non poteva avere minimamente conoscenza usando l'ordinaria diligenza)

    come vedi ci sono 2 interpretazioni, due possibili modi di vederla...e come detto non escludo il tuo, dico solo che non per forza sarà così...
    siamo nel campo del diritto, non in campo matematico...la verità risiede solo nel come il giudice la vede...

    piuttosto (dal momento che stiamo andando fuori tema), lasciamo stare questo..ammettiamo che si accetti l'interpretazione vostra...bene...ditemi cosa accade in giudizio secondo voi...cioè ditemi se secondo voi conviene fare una causa del genere...

    @marco00 nessuno dice che non esiste il diritto d'autore sui tv...si discute su se si mantiene questo diritto aperta la scatola, alla luce dell'articolo 55 del codice del consumo
    l'accezione frigoriferi era generica (una semplificazione), atteneva ai brevetti, marchi etc...per far capire che non solo i cd rientrano nella sfera protetta...
    Ultima modifica di Nicholas Berg; 03-10-2009 alle 15:24
    Vpr:Benq W1070, Optoma Hd200x, Epson tw-680, Benq Mp-610 Schermo:Adeo Plano, Tela Vision Grey Display:Panasonic Tx-p50g10 50" Video Enhancement:Darbee Darblet (DVP 5000) Lettore Bd:Sony BDP-S790, Sony Ps3 (fat 40Gb), Samsung Bd-p2500 Lettore Hd-Dvd:Xbox 360 Media Player:PopCorn Hour A-400, WD Tv Live Amplificatori:Onkyo Tx-SR605, Yahama Htr-5930 Diffusori Frontali:Indiana Line Tesi 504 Diffusore Centrale:Tesi 704 Diffusori Surround:Tesi 204 Subwoofer:Tesi 810 Kit 5.1:Yahama NSP110 Cuffie:Sennheiser RS-120 Decoder:Sky hd, Strong Srt-5505 Console:Ps3, Xbox 360, Wii Telecomando:Logitech Harmony One

  11. #26
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    Citazione Originariamente scritto da Nicholas Berg
    nessuno dice che non esiste il diritto d'autore sui tv...si discute su se si mantiene questo diritto aperta la scatola, alla luce dell'articolo 55 del codice del consumo
    Non capisco cosa vuoi dire, tanto per farmi capire ti dico che a quanto ne so io in Italia per qualunque cosa coperta da diritto d'autore si paga una tassa alla Siae, non mi sembra che i produttori di tv paghino tasse alla siae per la produzione di queste, ma magari mi sbaglio.

    Comunque un tv è paragonabile a merce qualunque e la legge mi sembra abbastanza chiara relativamente al fatto che il diritto di recesso possa non essere applicato su software audio video ma su prodotti come una televisione, che è uguale ad una lavatrice, un elettrodomestico qualunque e non di tipo diverso perchè idoneo alla visione di programmi e film protetti (questi si) da un diritto d'autore, in questo caso è assolutamente esercitabile. Pertanto non capisco come ci si possa dilungare in merito ad un quesito semplice che chiede una risposta semplice, ne tutte le assurde obiezioni che si stanno facendo in merito. Pertanto alla domanda: posso esercitare il diritto di recesso per una tv entro 1 giorno dall'acquisto? la risposta è quanto di più brevve esista: SI!
    Ultima modifica di marco00; 03-10-2009 alle 16:18

  12. #27
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    La domanda iniziale non è quella.
    E' pacifico che esista il diritto di recesso per una tv e tale diritto esiste anche se si acquista Windows 7 oppure l'ultimo BR uscito.
    Il problema è se tale diritto rimane una volta aperta e provata la tv...

  13. #28
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    Se l'imballo della tv non è stato distrutto, si. Comunque si continuano a ripetere le stesse cose in questo thread, sembra che non vengano capite . ciao

  14. #29
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    cerco di essere più chiaro...
    c'è il diritto di recesso su una tv?
    Si, c'è diritto di recesso su una tv...su questo siamo tutti d'accordo...

    ci sono però delle eccezioni, nell'articolo 55 del codice del consumo che escludono il diritto di recesso in determinate ipotesi...fra queste:
    in caso di prodotti audiovisivi e software informatico sigillati e aperti dal consumatore...
    ci stiamo quindi chiedendo cosa voglia dire "prodotti audiovisivi" e del perchè il legislatore non sia stato più chiaro...

    quindi non stiamo discutendo di se si tratta o meno di un prodotto soggetto al recesso, ma di se si rientra in questa eccezione (dato che il nostro amico ha usato la tv)!
    una volta superata questa parte, di cosa accadrebbe in giudizio in una causa dove il compratore dice "non mi piace come di vede"...

    stiamo solo parlando e scambiandoci opinioni su questo argomento, non sul fatto che le tv non siano soggette al diritto di recesso, su questo siamo tutti d'accordo

    il diritto d'autore non c'entra niente con il discorso che stiamo facendo...riguarda solo una delle possibili interpretazioni (la legge non ne fa menzione)

    ci dilunghiamo a parlarne perchè questo è un forum, serve proprio per scambiare le proprie opinioni (anche perchè il nostro amico ha già detto e ripetuto che non ricorrerà in giudizio..quindi se gli dicono "no" si fema là)...e poi perchè la normativa a riguardo presenta un evidente problema interpretativo a causa della poca chiarezza dell'articolo 55...

    ps-ho anche detto e ripetuto che non ho mai visto una sentenza di questo tipo (mi occupo d'altro), e che se qualcuno trova una sentenza della Cassazione siamo d'accordo anche su questo (vorrebbe dire che la Corte avrebbe dato una interpretazione che "dovrebbe" essere univoca)...quello che io riporto sono le mie conoscenze legali nell'ambito interpretativo di una norma giuridica...
    Ultima modifica di Nicholas Berg; 03-10-2009 alle 17:27
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  15. #30
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    Citazione Originariamente scritto da Nicholas Berg
    1)tu parti dall'idea che è una normativa anticopia, io parto dall'idea che è una normativa anti-visione, volta proprio ad impedire che il consumatore possa prendere visione dei supporti e decidere se tenerli o meno...
    Assolutamente no. E' entrambe le cose: SIA anticopia, SIA anti-visione, visto che ho scritto, parlando delle riviste:

    l'averle lette anche solo una volta, ne completa le fruizione PROPRIO come tutti gli altri prodotti, CD/DVD/Giochi, etc, legati al diritto d'autore.


    2)tu parti dall'idea che non si spiegano le esclusioni di altri beni.. io ti rispondo che non ci sono perchè solo il mondo audio/video è direttamente valutabile soggettivamente (suscettibile di una valutazione per gusto), un orologio o funziona o non funziona, eventuali altri elementi (es.l'estetica) sono di natura secondaria e il legislatore non ha voluto tutelare tutto, ma solo i campi che riteneva più delicati...
    Non è vero che il mondo a/v sia l'unico dove è preponderante la soggettività rispetto alla funzionalità. Esempio, nell'abbigliamento, la soggettività è anche più importante del mondo a/v, nonostante questo, non c'è un'eccezione per questo, come per i famosi "prodotti audiovisivi"

    avete anche aggiunto di notare l'utilizzo specifico di alcuni termini(es.sigillato...)..
    io vi rispondo così:
    sigillato è qualunque cosa che abbia un sigillo, cioè qualunque cosa prodotta in modo da permettere di controllare chela confezione non sia stata aperta. "l'imballo" è invece la protezione di un prodotto...un tv quindi è imballato e sigillato...
    Manca una cosa, che fa tutta la differenza: un avvertimento SUL cosiddetto SIGILLO, che dica chiaramente che la sua rimozione implica l'accettazione di alcune condizioni e la rinuncia di eventuali diritti. PROPRIO quello che usualmente c'è scritto sul software.

    Su nessun imballo di televisore c'è mai scritto che, aprendolo, potresti rinunciare ad un eventuale diritto di recesso.


    5)tu dici che molti negozi la usano per cercare di limitare i danni? io dico che sarebbe stupido...questo perchè si tratterebbe di informazione ingannevole...
    Che il software sia escluso dal recesso, non c'è il benchè minimo dubbio per cui, se un venditore specifica espressamente che si perde il recesso SOLO se si apre ANCHE il software allegato (e quindi, non lo si perde aprendo solo l'imballo), sta interpretando la legge nella maniera più sfavorevole a lui quindi, perchè dovrebbe essere ingannevole ?


    piuttosto (dal momento che stiamo andando fuori tema), lasciamo stare questo..ammettiamo che si accetti l'interpretazione vostra...bene...ditemi cosa accade in giudizio secondo voi...cioè ditemi se secondo voi conviene fare una causa del genere...
    Assolutamente no, ma questo era scontato...


    l'accezione frigoriferi era generica (una semplificazione), atteneva ai brevetti, marchi etc...per far capire che non solo i cd rientrano nella sfera protetta...
    Ma c'è una enorme differenza: brevetti industriali e marchi non proteggono il prodotto da quello che può fare l'acquirente, al limite proteggono da eventuali concorrenti/clonatori, per cui non c'entra nulla con il problema in questione. Il diritto d'autore, invece, può essere violato dall'acquirente, cioè una delle due parti in causa.
    VPR: Sony VPL-VW60 - Sintoampli: Denon 4308 - Lettore DVD/Bluray: Oppo BDP-83 - HDDVD: Toshiba HD-XE1 - Speakers: B&W 603+LCR60+602 - SAT: Dreambox 7000 - Multimedia: Dune HD Center - Giradischi: Project RPM 9.1 + Sumiko BP2 - Laserdisc: Sony MDP533 - DAT : Sony DT-57ES


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