gattapuffina ha detto:
Questa è una tua opinione.Non credo neanche che ci sia mai stata una sentenza di un qualsiasi giudice in questa direzione.
per ora neanche io ho sentito mai una sentenza con la tua versione

anzi, sarei proprio curioso di conoscerne le motivazioni adottate..
tu parti dal presupposto che ci sia una ragione, cosa che non c'è...
ci sono interpretazioni differenti di una norma vaga...
un giudice a quel punto dovrà valutare sulla base delle sue conoscienze legali..
solo attuando una teoria assiologica totale (come quella riportata nei testi dottrinali di Pietro Perlingeri)si potrebbe andare fino a questo punto...ma solo perchè l'assunto di partenza è un superamento totale (per "abrogazione tacita" dice lui) dell'art. 14 delle preleggi..
io ho spiegato i criteri legali che ho adoperato nel ragionamento (perchè di questo si tratta, ragionamento interpretativo, non ho fatto nessuna ricerca in proposito)...attenendomi nello specifico al metodo interpretativo corretto stando alle teorie dell'interpretazione assiologica limitata...che è quella adoperata dalla giurisprudenza attuale..
non ho mai sentito nessuna sentenza in materia, ma dati alla mano questa è l'interpretazione che si può dare stando ai testi di studio...
altra cosa sarebbe se qualcuno del parlamento ne avesse indicato le motivazioni (non avrebbe valore legale, ma sarebbe di certo da guida per le corti)...altra cosa se ci fosse una sentenza della Cassazione a riguardo...
portami una di queste due cose e allora ti dico che un ragionamento del genere è attuabile, anzi viene attuato..
gattapuffina ha detto:
Ma dato che il software invece è citato nello stesso paragrafo, è evidente la comunanza tra prodotti egualmente coperti da diritto d'autore, che è la cosa che hanno in comune i "prodotti audiovisivi" e il "software informatico".
il diritto d'autore copre anche, per restare in tema, i frigoriferi...non è limitato di certo ai "supporti audiovisivi", definizione che la legge avrebbe, al limite, dovuto usare...la comunanza del genere la trovi perchè parti dal presupposto che siano cd/dvd..etc...se fossi partito dal presupposto che fossero ad es. lcd, avresti trovato come elemento in comune il genere tecnologico, e non il diritto d'autore
gattapuffina ha detto:
Ci sono altri esempi, a parte i frigoriferi. Per cui, è evidente che la legge non tiene minimamente in considerazione i problemi creati al rivenditore
premesso che l'interpretazione legale l'avevo data in via del tutto personale (ho usato imho), se realmente la legge non avesse considerato anche la controparte, come spiegheresti le eccezioni?
perchè i prodotti a tasso variabile?perchè le riviste?
semplice, perchè sono prodotti che possono perdere valore,essere invendibili e causare un danno spropositato
l'interpretazione della corrente di pensiero abrogativa, porta come spiegazione la possibile duplicazione...
cosa ardita...quindi la spiegazione della legge sarebbe che una persona compra un prodotto, lo apre, lo copia e lo restituisce...
questo a completamente senso per il software informatico....perchè una copia illegale potrebbe creare una serie di problemi anche al futuro proprietario del software...
ma per il mondo dell'audio/video (film,cd...) non ha proprio senso visto che esistono le videoteche...anche on-line e con meno rischi....
è la teoria della copia e pirateria che non funziona...(per il materiale comune, non per il software)
viene tutelato il venditore da future vendite, e viene negato al compratore la possibilità di provare il bene! non puoi provare un cd...ma come non puoi provare un cd non puoi provare un televisore...altrimenti sarebbe come ammettere che nelle vendite fuori dai locali commerciali si ha una vendita "a gradimento"
sono tipi di vendita differenti..
ma questa è solo la prima parte della discussione, quella su cui vi state, a torto, fissando...(sono due interpretazioni, poco importa quale sia quella corretta perchè il bello viene dopo)
ipotizziamo anche che si accetti questa interpretazione...cosa si fa?
niente perchè si deve andare in giudizio...
a quel punto voi siete l'attore e chiedete il recesso...
la controparte si difende...dice di avervi dato tutte le informazioni, di aver inteso l'interpretazione in senso estensivo (per questo l'ha aggiunto nelle informazioni), di avervi spedito la merce e che non siete per niente soggetti all'effetto sorpresa perchè avete avuto tutte le info necessarie e avete anche avuto modo di vedere la confezione con dovizia di particolari...e per finire chiede il risarcimento del danno perchè ha un prodotto aperto (con annesse spese processuali) che non può più vendere, mentre voi vi siete approfittati della sua buona fede arrogandovi, di fatto, un diritto di prova ...
a quel punto sta a voi spiegare il perchè del recesso....spiegare perchè le info per voi non erano abbastanza...e se andate dal giudice e dite..."non mi piace come si vede", cosa pensate che deciderà quello?
questo per farvi capire che il giudice non è un burocrate..stabilito che rientrate formalmente nella fattispecie astratta che dà diritto al recesso, sentirà anche l'altra parte, non semplicemente sancirà il recesso...
ps-basta un sigillo (una linguetta) per avere un prodotto sigillato (anche qui possiamo parlare di interpretazione)...l'utilizzo di termini differenti o più specifici in altri leggi non ha nessuna rilevanza a livello giuridico...l'idea che si parli di prodotti audiovisivi con l'intento di software è, come io stesso detto, possibile (tra l'altro l'interpretazione di Nordata è nettamente più convincente di quella sul diritto d'autore..l'accomunazione del software mi ha quasi convinto), ma non solo non è l'unica, ma forza notevolmente l'interpretazione accettata attualmente...e senza una sentenza di rango superiore non se ne viene a capo
pps- sia chiaro che io sono d'accordissimo che dovrebbe essere così e che al limite spetterebbe al venditore dimostrare la malafede del compratore....ma in assenza di una sentenza citata o di qualcuno che nello specifico abbia avuto un caso simile, riporto il procedimento interpretativo usato in dottrina...