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Risultati da 91 a 105 di 169
  1. #91
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    May 2007
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    Ho trovato la legge 15 del 2005 e vorrei fare delle precisazioni:

    L'art.24 non esiste. Gli articoli sono solo 23.
    L'articolo a cui ti riferisci probabilmente è il 16, il quale va a riscrivere l'art.24 della legge 241 del 1990.
    Il paragrafo originale afferma: "... il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: ... (omissis) ... d) quando i documenti riguardino ..." e non invece "... Il diritto di accesso è escluso: quando i documenti riguardino ..." come da te riportato; mi sembrano cose ben diverse.
    Inoltre si parla di documenti amministrativi e, almeno a me, non è ben chiaro se vi rientrino le dichiarazioni dei redditi.

    Legge 15 del 2005: http://www.parlamento.it/leggi/05015l.htm

  2. #92
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    Nov 2007
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    Citazione Originariamente scritto da AlexZone
    non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività ...")
    appunto quando si sacrifica qualsiasi diritto dell'individuo(e il diritto alla privacy non fa certo eccezione) lo si fa a favore di un altro interesse confliggente considerato più meritevole di tutela,non certo perchè una marea di perdigiorno possa ANONIMAMENTE giocare al Grande Fratello Finanziario contanto i soldi nelle tasche di Vieri o di Grillo .

    p.s: comodo ribattere sempre dando del demagogico ( ) a destra e manca;se hai esaurito gli argomenti nessuno ti costringe a replicare

  3. #93
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    May 2007
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    Citazione Originariamente scritto da alfiere
    p.s: comodo ribattere sempre dando del demagogico ( ) a destra e manca;se hai esaurito gli argomenti nessuno ti costringe a replicare
    Questa mi mancava ...

  4. #94
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    Jul 2005
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    Ragazzi, stiamo buoni che c'è sempre il buon nordata che ci guarda e con il tasto "BANNED" pronto ad essere premuto (si può dire che non aspetta altro!!!)

    Bye!
    Ultima modifica di Nordata; 05-09-2010 alle 18:28

  5. #95
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    Feb 2003
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    Non c'è solo Nordata a sorvegliarvi..

    Sono sicuro che non ci sarà bisogno di ulteriori avvertimenti..

  6. #96
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    Citazione Originariamente scritto da cobracalde
    Non c'è solo Nordata a sorvegliarvi..
    Ovviamente!

    pardon!

  7. #97
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    Jun 2004
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    Di fatto ... tanto perche' la cosa a detta di alcuni fosse addirittura Legale ....

    LA COSA e' Finita nel PENALE sui Banchi della Magistratura ed e' probabile che a P.zzale Clodio venga convocato anche VISCO ...



    NON so Voi ... ma io ... una volta accertate le Responsabilita' e trovati imputati e capi d'imputazioni, intendo procedere PER DANNI !!!

    Mi aspetto una sentenza esemplare contro chiunque con troppa leggerezza concede e non valuta la miriade di elementi delicatamente coinvolti e ne sbaglia estensioni e applicazioni ....

    E' UN NOSTRO DIRITTO !!!
    Ultima modifica di Highlander; 04-05-2008 alle 09:25

  8. #98
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    Citazione Originariamente scritto da AlexZone
    Ho trovato la legge 15 del 2005 e vorrei fare delle precisazioni:
    Scusa una domanda... ma tu sei un avvocato ??
    No perchè vista così e come la metti tu.... qui si tratta di interpretazioni... che come ben sappiamo in Italia sono molto soggettive... dato che sia la costituzione che i vari codici si prestano molto bene ad essere mal interpretati
    L'art.24 non esiste.
    dal tuo link :
    ART. 15.

    1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

    "ART. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

    a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

    b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

    c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

    d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

    e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

    2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

    3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

    4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

    5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

    6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".



    Poi... visto che qui si disquisisce se giusto o meno della pubblicazione e consultazione online.... perchè non cerchi di dare una tua interpretazione del PERCHE.... questa decisione da parte di Visco e compani ?????
    Giancarlo
    qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.

  9. #99
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    Citazione Originariamente scritto da benegi
    ..... perchè non cerchi di dare una tua interpretazione del PERCHE.... questa decisione da parte di Visco e compani ?????
    Perche' qui poi si andrebbe a disquisire su Politiche e mezzi aderenti ad una ideologia o strategia di parte ... che ... A ME SINCERAMENTE POCO INTERESSA !!!

    QUELLO CHE DEVE ESSERE FATTO SALVO E' IL DIRITTO !!!

    E CHI CONTRAVVIENE DEVE PAGARE !!! Pecuniariamente e con eventuale interdizione da cariche Pubbliche !!

  10. #100
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    Citazione Originariamente scritto da benegi
    ... ma tu sei un avvocato ??
    No, un elettrotecnico

    Certamente spesso è questione di interpretazioni, ma non mi pare sia è il caso del mio post precedente.
    Ho detto che l'articolo 24 della legge 15/2005 non esiste perchè non esiste: la legge si ferma a 23.
    L'articolo da te riportato nel post precedente è il 16 della L.15/2005 che riscrive l'art.24 della L.241/1990. L'articolo citato adesso da te è il 15 della L.15/2005 che riscrive l'art.22 della L.241/1990 e che rimanda all'art.24, riscritto, sempre della L.241/1990, nel quale viene detto che è possibilità del governo definire quali sono i documenti esclusi dall'accesso.

  11. #101
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    Si ma continui a NON rispondere alla mia domanda

    Ahh !!! Nel frattempo Il procuratore aggiunto della capitale Franco Ionta ha aperto un'inchiesta in relazione alla pubblicazione su internet degli elenchi delle denunce dei redditi degli italiani. Il reato ipotizzato è la violazione dell'art.167 della legge sulla privacy che punisce il trattamento illecito dei dati personali.
    Giancarlo
    qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.

  12. #102
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    Citazione Originariamente scritto da Highlander
    A ME SINCERAMENTE POCO INTERESSA !!!
    Mi spiace.... a me personalmente fa sempre specie sapere il perchè uno si comporta in un determinato modo o prende una tale decisione

    Sapere i motivi che spingono a fare cose a volte inconsulte può rendere più accettabile tali scelte... anche se possono ledere (ammesso questo sia il caso) taluni diritti

    Difficile vantare un diritto che sia tale per tutti nel medesimo tempo.... ma lasciamo perdere... con questo discorso Non si finirebbe più di discutere.
    Giancarlo
    qualunque cosa facciate nella vita, circondatevi di persone intelligenti che vi contestano.

  13. #103
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    Secondo me non è sbagliato il principio della disponibilità di questi dati, ma in effetti è criticabile il metodo adottato ovvero il fatto di poter prendersi in una manciata di secondi un file di un intero comune ( o piu' file in casi di comuni di grandi dimensioni), quindi secondo me è ravvisabile un errore nella realizzazione tecnica della diffusione e non nella diffusione in se dei dati alla quale rimango favorevole.
    Sul sito dell'Aci uni puo' vedere tranquillamente i dati relativi al bollo di qualunque automobile, ma devi conoscere alcni dati essenziali, non è che uno si scarica i dati delle automobili di un intero comune.
    In un ufficio anagrafe uno puo' avere certificati anagrafici di chiunque, ma appunto anche in questo caso conoscendo alcuni dati specifici, non è che chiede la visione globale.
    Quindi secondo me il sito del ministero poteva realizzare una piattaforma tecnica già comune in altri siti istituzionali per la visione di questi dati e non creare questi file di testo cosi' eccessivamente omni-comprensivi

    Non so come la vedete voi, mi sembra di capire che molti sarebbero stati contrari in genere, anche considerando le migliorie di cui sto parlando
    OLED 4K LG 55B8 // PLASMA Panasonic TX-P46G30 // LED Sony KDL-55W80 // LETTORE BluRay OPPO Udp-203 // SATELLITE SkyQ Black

  14. #104
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    Citazione Originariamente scritto da pyoung
    .....
    Non so come la vedete voi, mi sembra di capire che molti sarebbero stati contrari in genere, anche considerando le migliorie di cui sto parlando
    NO !
    IO sono contrario per il metodo utilizzato e ILLECITO !!

    Poi....., ma questo non c'entra nulla ..... NON ravviso l'utilità per un comune cittadino di conoscere il reddito di un altro cittadino ... sono dati che per me devono rimanere noti solo agli Addetti ai Lavori
    Solo in casi particolari e previa Richiesta motivata ed in caso accolta dovrebbe essere concesso l'accesso o comunque la possibilità di visionarli da parte di un "comune mortale".

    Anche su questo, chi non è dipendente statale, fa GARANTE lo STATO ovvero il Ministero delle Entrate del Documento che presenta per le proprie fiscalità. Il fatto che poi l'ente divulghi il dato... NON lo vedo corretto in linea di principio

  15. #105
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    Io sarei comunque contrario e spiego perchè (anche se l'ho già accennato)

    NON è NECESSARIO : quando si limita un diritto ,ho gia detto ,lo si fa per un contrapposto dir./interesse più meritevole; qualè l'interesse in questione???NESSUNO :i mezzi telematici servono a rendere più AGEVOLI e rapidi atti che si potrebbero fare con maggior dispendio di tempo;sono tali vantaggi sufficienti a limitare un diritto personalissimo e delicato come il dir. alla privicy???A mio parere NO ;sarebbe più comodo ,per esempio,anche votare on-line anzichè recarsi alle urneerchè non lo si fa ???perchè sarebbe irragionevole...


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