PynkyZ ha detto:
In quanto al topic iniziale: se non si può fare, che senso ha chiederlo?
E' questo il punto. Non è affatto detto che non si può fare.
La legge consente interpretazioni diverse e si può legittimamente sostenere che è permessa la copia digitale di contenuti protetti.
Ma anche a volere accedere alla soluzione più rigorosa (divieto di copia digitale), bisogna stabilire qual è la sanzione applicabile (ammesso che esista).
Non sembri una questione oziosa, perché un fondamentale principio di civiltà impone che il cittadino sappia sempre quali saranno le conseguenze giuridiche di un suo comportamento.
Tempo fa venne aperta su questo forum una discussione sulla visione privata dei film in cui molti giunsero alla conclusione che invitare a casa propria un amico a vedere un film (legittimamente acquistato o noleggiato) costituisce violazione della legge sul diritto d'autore perché l'amico non rientra nella cerchia ordinaria della famiglia (art. 15.2 l.a.)

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Quindi, tutti noi (credo) violiamo la legge in occasione di un invito ma non sembriamo preoccuparci molto. Forse perché siamo convinti (a torto o a ragione) che non ci saranno conseguenze per questa violazione oppure perché sentiamo il divieto come profondamento ingiusto.
E allora non trinceriamoci dietro una (presunta) interpretazione della legge avallata e divulgata dai famosi titolari dei diritti.
Se la stessa SIAE non menziona nel suo sito il divieto di copia digitale di contenuti protetti, qualcosa vorrà dire o no?
Io, se dovessi difendermi da un'accusa di avere effettuato una copia digitale forzando la protezione, potrei dire: scusate, da bravo cittadino mi sono informato sul sito dell'ente pubblico che tutela il diritto d'autore dove si parla del diritto di copia senza specificare alcunché, perché dovrei risponderne se pure il soggetto (pubblico) ipoteticamente danneggiato mi permette la copia digitale?
Vedete, contrariamente a quello che comunemente si pensa, la legge non delinea soltanto zone bianche o nere ma anche zone grigie la cui ampiezza è inversamente proporzionale al suo grado di perfezione tecnica.
Quale perfezione tecnica pensate possa avere una legge del 1941 che parla di regno e di convitti ma che è stata innestata con norme che regolano il peer to peer?
Qualsiasi giurista potrebbe dimostrare che, nonostante il tenore letterale della legge sembri vietare la copia digitale di contenuti protetti, questa è invece consentita o, comunque, non sanzionata.
Paradossalmente è molto più difficile dimostrare che è consentito invitare un amico a vedere un film in casa propria
E allora cosa deve fare un buon cittadino che voglia rispettare le regole in un paese dove il rispetto delle regole è sempre più un optional ma non vuole abdicare ai propri diritti civili?
Premesso che è complicato rispondere in poche righe a questa domanda, si può dire in sintesi che deve informarsi sulla legislazione e sull'interpretazione che ne viene data (in questo internet è fondamentale se ben usato) e regolare di conseguenza il proprio comportamento.
Quindi, rispondendo alla domanda in topic si può dire che l'interpretazione prevalente (ma tutt'altro che pacifica: vedi SIAE) è nel senso che la legge vieta la copia digitale di contenuti protetti come lo sono i film in blu-ray, di cui si può fare soltanto una copia analogica a patto che non si forzi il sistema di protezione. Se ciò non fosse possibile, ho diritto di chiedere al titolare dei diritti la mia copia analogica e di obbligarlo al rilascio in via giudiziale.
Se invece accedo all'interpretazione minoritaria secondo la quale è consentita la copia digitale di contenuti protetti, allora posso andare incontro ad una sanzione amministrativa in denaro ed alla confisca del materiale con pubblicazione del provvedimento in un quotidiano.
Ma mi piacerebbe vedere quale giudice potrebbe confermare una multa accedendo ad un'interpretazione che la stessa SIAE disconosce.