Mi meraviglio ancora di come dopo che se ne è parlato e spiegato tantissime volte, anche con riferimenti legislativi ben precisi, ci sia ancora qualcuno che riporta dicerie o cita Wikipedia come fonte "autorevole".
Esiste una normativa ben precisa, ed esattamente il:
DECRETO LEGISLATIVO 21 FEBBRAIO 2014, N.21
Attuazione della Direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CEEche abroga le Direttive 85/577/CEE e 97/7/CEE.
Pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.58 del 11/3/2014 e che è entrata in vigore il 26/3/1914 (principalmente modificando la durata del periodo, ma non certo la sostanza base della normativa precedentemente esistente).
Per chi volesse leggersela tutta la trova qui:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg
non è il sito di Wikipedia, ma vi assicuro che è altrettanto autorevole e valido.
Per chi volesse andare subito al sodo consiglio di dare una occhiata alla Sezione 2 - art. 51 - Diritto di Recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. ......
Il grassetto è mio, come vedete si parla solo di vendite effettuate fuori dai negozi fisici (o tradizionali).
La cosa è spiegata anche in altre parti ed è sempre stato così, da anni e anni.
Per quanto riguarda il fatto che quasi sempre i Centri Commerciali offrano un loro periodo di recesso, (7 gioni, 10 giorni o simili) non significa nulla, è solo una cortesia che loro offrono al cliente (a loro probabilmente conviene così piuttosto che dover fare la trafila per la Garanzia), ma ho notato che ultimamente qualche catena non lo fa più.
Anche un negozio fisico può farlo,
ma è solo e sempre una sua libera decisione, non esiste alcun obbligo di Legge.