Online le dichiarazioni dei redditi degli italiani

ARAGORN 29 ha detto:
Non sono un fiscalista ma non credo ...
Moratti (e chiunque come lui) vive lavora e risiede in italia: ergo paga in italia.
Se paga fuori mi sa che fa male. Caso Valentino Rossi docet...
Ci sono delle regole particolari per il pagamento delle tasse sui redditi maturati in altri stati, in genere, a prescindere da quale sia la tua residenza, se maturi dei redditi in un qualsiasi stato su un arco temporale > 180 giorni, le tasse le devi pagare nel paese dove maturi tale reddito, questo vale anche per l'Italia.

Se ad esempio un americano facesse affari in Italia (fatturando con la sua società americana) per un periodo superiore di 180 giorni, le tasse su quei soldi le dovrebbe pagare in Italia, e così generalmente vale per molti paesi (l'Europa, gli Stati Uniti e altri, ma non li ricordo tutti). Ovviamente nel caso l'arco temporale sia inferiore a 180 giorni le tasse le devi pagare nel paese dove hai la residenza.

Nel caso di Valentino Rossi il problema, da quel che ho capito, è che lui le tasse non le pagava proprio!!:rolleyes:
Poichè era residente a Londra infatti, al fisco italiano diceva che le tasse la pagava in Inghilterra, nel paese della regina invece si era avvalso di un particolare regime fiscale presente nel regno di sua maestà, il cosiddetto "resident but not domiciled", in quanto era sì residente in Inghilterra ma domiciliato in Italia...per cui in Inghilterra risultava che le tasse avrebbe dovuto pagarle in Italia!

Da qui i problemi che ha avuto con il fisco Italiano che, visto che si era avvalso in Inghilterra dell'opzione di pagare le tasse in Italia, le ha giustamente richieste!

Bye!
 
Perfettamente d'accordo ;)

Torno a ripetere ... E' la Modalita' che si discute e che e' illeggittima :mad:

e per la quale i Responsabili DEVONO risponderne di Persona e in Solido !!

Mi auspico veramente che vengano intraprese Azioni contro questi "Volponi" dai Decreti Facili .... :mad:

Quanto al resto ... personalmente NON andrei Mai a guardare un dato contributivo se non il Mio per vedere se corriponde .... in quanto degli ALTRI NON ME NE FREGA NIENTE !!! per me questo pseduo servizio o come lo vogliono far passare e' totalmente INUTILE.
Ci pensasse la Finanza a lavorare i dati, ad incrociarli e a trarne le conclusioni !!

Sono, anzi ... ero ... perche' mi sono rotto, un Informatico e posso tranquillamente affermare che basterebbe pochissimo per NON farsi sfuggire NULLA, coi relativi incroci potrebbero " Mettere in Croce" tutti gli evasori, sia Totali che parziali ... SE e dico SE Veramente Volessero NON scapperebbe piu' Nessuno !! :O

Ma credo che tutta questa volonta' NOn ci sia proprio ... meglio trovare qualche Capro espiatorio ogni tanto e dare la colpa degli insuccessi amministrativi ai fantasmi degli evasori che fanno tanto comodo anche a Loro ... :rolleyes:

Vi dico solo una cosa ... quando hanno deciso che NOn dovevano piu' girare Sigarette di Contrabbando ci sono riusciti ;)
Ma per quanti anni si sono tirati per le lunghe la cosa ?? :rolleyes:

Altro che Demagogia ..... :rolleyes:
 
Direi che la questione, a questo punto, si divide in due:

- è giusto che i dati fiscali dei contribuenti siano consultabili da chiunque ?

- nel caso di risposta affermativa, è giusto che lo siano tramite Internet ?

Mi sembra che all'inizio di questa discussione molti in effetti abbiano sostenuto la non liceità della consultazione tout court, però credo che sia stato dimostrato che, invece, la cosa è leggittima ed è sempre stato possibile (quanto meno da un po' di tempo).

Dalle dichiarazioni, anche di oggi, credo che tale tesi sia anche condivisa dal Garante e che tutto quanto giri invece intorno al fatto che la normativa che rendeva pubblici tali dati non poteva contemplare la diffusione tramite rete, ai temoi non esistente.

Da questo deriva il blocco del sito in attesa di chiarimenti e/o decisioni per chiarire se l'uso di Internet sia congruo con lo spirito della Legge a suo tempo emanata tenend conto anche degli evetuali rischi.

Per quanto l'idea di aprire una discussione circa la normativa sulla Privacy in generale, pro e contro il suo utilizzo e quanto altro ruota intorno a tale argomento credo che, se lo voletete, potete benissimo aprirla, in quanto qui la cosa sarebbe un po' OT.

Ma davvero Bobo guadagna più di Moratti ? (E poi per sbagliare i rigori :rolleyes:).

Ciao
 
nordata ha detto:
......
Ma davvero Bobo guadagna più di Moratti ? (E poi per sbagliare i rigori :rolleyes:).

Ciao
Dai Nordata ... :D Non mi cadere sulla buccia di banana ... :p

Vorra' dire che se Moratti di questo se ne dovesse dolere, ha sbagliato mestiere, o ha una lungimiranza di una costanza e presenza nel tempo che le "Sparate" di introiti di Bobo NOn ripagano ... ;)

Per carita' ... :O Ammiro chi riesce ! Chi Arriva ! Chi rappresenta un riferimento nel proprio settore :cool:
Ovviamente a patto che non si abbiano "scheletri nell'armadio", e che tutto sia sotto la luce del Sole ;)
 
Ultima modifica da un moderatore:
Highlander ha detto:
E' la Modalita' che si discute e che e' illeggittima

e per la quale i Responsabili DEVONO risponderne di Persona e in Solido !!
Magari fosse così..... ne vedremmo delle belle... altro che evasione :eek:

Troppo facile decretare e poi dire ops.... sbagliato... ma fa nulla ritentiamo.... saremo più fortunati :rolleyes: (tanto chi paga Non siamo Noi)

Ma nessuno qui si è chiesto del perchè (legittimo o meno) questi dati sono stati resi accessibili a tutti in modo anonimo ???
Con quale intento Visco e company hanno deliberato un'azione del genere ???


Perchè, anzichè mettere online i dati di tutti i contribuenti non mettono online le spese di ogni amministrazione (Statale-regionale-provinciale-comunale- Asl-no profit- etc etc etc) che costa al cittadino che paga regolarmente tasse, imposte, balzelli e bolli vari.... per fare in modo che il cittadino capisca quanto spreco inutile di denaro ogni giorno questi signori ignobilmente fanno finta di non vedere ???

Perchè Non mettiamo Online i costi comunali o provinciali che ogni singolo comune fa pagare ai suoi cittadini... per far si che almeno qualcuno possa fare un confronto di cosa costa in quel dato comune L'acqua o la tassa sui rifiuti, il passaggio carrabile la percentuale dell'ICI, della Patrimoniale etc etc ??? Almeno uno viaggiando potrebbe avere la consapevolezza di dire... Toh pago ma almeno da me funziona ed è tutto ordinato e pulito... non mi sento vessato, tradito o peggio preso per i fondelli !!!
 
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benegi ha detto:
Perchè, anzichè mettere online i dati di tutti i contribuenti non mettono online le spese di ogni amministrazione (Statale-regionale-provinciale-comunale- Asl-no profit- etc etc etc) ...
Perchè ci sono già ... basta cercare ...
Magari non ci sono ancora tutti ma buona parte (soprattutto i più grossi) ci sono già in rete.
 
AlexZone ha detto:
Perchè ci sono già ... basta cercare ...
A me non riesce di trovare il costo di ogni singola voce.... magari se mi aiuti ;)

Intanto leggiamoci questo :

L’ART. 24 DELLA LEGGE 15/2005 VIETA ESPRESSAMENTE LA DIFFUSIONE DELLE DENUNCE DEI REDDITI DEI CONTRIBUENTI!!


MA CHI E’ IL CONSIGLIERE GIURIDICO DEL VICEMINISTRO VISCO? ANCHE LUI POTREBBE ESSERE CITATO IN GIUDIZIO PER DANNI EX ART. 28 DELLA COSTITUZIONE



“Il diritto di accesso è escluso: quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.

Così recita il comma 6 dell’art. 24 legge n.15/2005, che modifica la legge 241/90 sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi.“

Ci chiediamo, alla luce della comica vicenda della pubblicazione dei dati dei contribuenti e del successivo ritiro ordinato dal Garante, e delle disposizioni sopraelencate, chi sia il consigliere giuridico del Viceministro Vincenzo Visco – Nel caso dei redditi on line, infatti, è stata confusa la pubblicità delle denunce, che nessuno mette in dubbio, con la loro accessibilità, cosa ben diversa.
La vecchia legge del 1973 che giustamente stabilisce la pubblicità di tali dati, è stata poi seguita dalla legge 241/90 modificata dalla legge n. 15/2005, che ha disciplinato come si accede ai documenti pubblici detenuti dalla Pubblica Amministrazione, tra cui rientrano le denunce dei redditi”.

“La legge in questione – stabilisce che l’accesso è consentito previa domanda a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e deve essere motivato. Così la Pubblica Amministrazione valuta l’interesse del richiedente e concede l’accesso a chiunque abbia tale interesse, che non può certo essere la curiosità o la voglia di vendicarsi del vicino di casa, come più volte ha stabilito il Consiglio di Stato!!”

Ahh !!! Per la cronaca..... la denuncia dovrebbe essere Penale !!!
 
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Giancarlo ;) infatti io sapevo ESATTAMENTE quello che hai scritto :cool:

Che poi ci sia stato in passato qualche Ente che, con a dir poco, molta leggerezza abbia concesso informazioni senza richiedere motivazioni ed identità al richiedente .... :rolleyes: questo è un altro paio di maniche .... :O

Resta il fatto che qui, un bel giorno si alza qualcuno ed interpreta e impone l'interpretazione eraata della norma e alla fine ... neanche ne paga le conseguenze .... :incazzed:
 
Credo che in uno stato di diritto un episodio del genere non si sarebbe mai verificato e questo dovrebbe indurre a riflettere non solo sul caso specifico.
Quanto al resto, nulla da aggiungere a quanto espresso da Damon75, che anzi ringrazio.
 
@benegi
Dimmi cosa cerchi che magari te la trovo ;)
Non dico certo che si trovi tutto e che si trovi subito ma basta aver voglia di cercare che trovi tante cose (bilanci e rendiconti spesso, ma anche spese per consulenze, gettoni di presenza, ecc.).

Affermi che l'art.24 vieta espressamente la diffusione dei redditi dei contribuenti ma, se quello che viene dopo è l'articolo, io non ci vedo espresso così chiaramente quello che dici. Prima di tutto quello che viene escluso è l'accesso e non la diffusione come dici tu contraddicendoti; secondariamente non si citano espressamente le dichiarazioni dei redditi ma più vagamente un'interesse finanzario il che non esclude che altri interessi, di carattere più generale, permettano la pubblicazione e visibilità delle stesse, come peraltro afferma anche il Garante nel suo invito a sospendere la pubblicazione ("... come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività ...")
 
Ho trovato la legge 15 del 2005 e vorrei fare delle precisazioni:

L'art.24 non esiste. Gli articoli sono solo 23.
L'articolo a cui ti riferisci probabilmente è il 16, il quale va a riscrivere l'art.24 della legge 241 del 1990.
Il paragrafo originale afferma: "... il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: ... (omissis) ... d) quando i documenti riguardino ..." e non invece "... Il diritto di accesso è escluso: quando i documenti riguardino ..." come da te riportato; mi sembrano cose ben diverse.
Inoltre si parla di documenti amministrativi e, almeno a me, non è ben chiaro se vi rientrino le dichiarazioni dei redditi.

Legge 15 del 2005: http://www.parlamento.it/leggi/05015l.htm
 
AlexZone ha detto:
non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività ...")

appunto quando si sacrifica qualsiasi diritto dell'individuo(e il diritto alla privacy non fa certo eccezione) lo si fa a favore di un altro interesse confliggente considerato più meritevole di tutela,non certo perchè una marea di perdigiorno possa ANONIMAMENTE giocare al Grande Fratello Finanziario contanto i soldi nelle tasche di Vieri o di Grillo .

p.s: comodo ribattere sempre dando del demagogico (:confused: ) a destra e manca;se hai esaurito gli argomenti nessuno ti costringe a replicare ;)
 
Ragazzi, stiamo buoni che c'è sempre il buon nordata che ci guarda e con il tasto "BANNED" pronto ad essere premuto (si può dire che non aspetta altro!!!:D)

Bye!
 
Ultima modifica da un moderatore:
Di fatto ... tanto perche' la cosa a detta di alcuni fosse addirittura Legale .... :rolleyes:

LA COSA e' Finita nel PENALE sui Banchi della Magistratura ed e' probabile che a P.zzale Clodio venga convocato anche VISCO ... :O

:cool:

NON so Voi ... ma io ... una volta accertate le Responsabilita' e trovati imputati e capi d'imputazioni, intendo procedere PER DANNI !!! :O

Mi aspetto una sentenza esemplare contro chiunque con troppa leggerezza concede e non valuta la miriade di elementi delicatamente coinvolti e ne sbaglia estensioni e applicazioni .... :O

E' UN NOSTRO DIRITTO !!! :cool:
 
Ultima modifica:
AlexZone ha detto:
Ho trovato la legge 15 del 2005 e vorrei fare delle precisazioni:
Scusa una domanda... ma tu sei un avvocato ??
No perchè vista così e come la metti tu.... qui si tratta di interpretazioni... che come ben sappiamo in Italia sono molto soggettive... dato che sia la costituzione che i vari codici si prestano molto bene ad essere mal interpretati ;)
L'art.24 non esiste.
dal tuo link :
ART. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"ART. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".



Poi... visto che qui si disquisisce se giusto o meno della pubblicazione e consultazione online.... perchè non cerchi di dare una tua interpretazione del PERCHE.... questa decisione da parte di Visco e compani ?????
 
benegi ha detto:
..... perchè non cerchi di dare una tua interpretazione del PERCHE.... questa decisione da parte di Visco e compani ?????
Perche' qui poi si andrebbe a disquisire su Politiche e mezzi aderenti ad una ideologia o strategia di parte ... che ... A ME SINCERAMENTE POCO INTERESSA !!! :O

QUELLO CHE DEVE ESSERE FATTO SALVO E' IL DIRITTO !!! :cool:

E CHI CONTRAVVIENE DEVE PAGARE !!! Pecuniariamente e con eventuale interdizione da cariche Pubbliche !! :O
 
benegi ha detto:
... ma tu sei un avvocato ??
No, un elettrotecnico :D

Certamente spesso è questione di interpretazioni, ma non mi pare sia è il caso del mio post precedente.
Ho detto che l'articolo 24 della legge 15/2005 non esiste perchè non esiste: la legge si ferma a 23.
L'articolo da te riportato nel post precedente è il 16 della L.15/2005 che riscrive l'art.24 della L.241/1990. L'articolo citato adesso da te è il 15 della L.15/2005 che riscrive l'art.22 della L.241/1990 e che rimanda all'art.24, riscritto, sempre della L.241/1990, nel quale viene detto che è possibilità del governo definire quali sono i documenti esclusi dall'accesso.
 
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