nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni", convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; e degli artt. 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", "e norme ivi citate", promosso con ordinanza emessa l’11 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Massimo Luciani e Filippo Satta per la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. e l’avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge, come questa Corte riconobbe quando dichiarò non fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sotto il profilo della pretesa incompatibilità della tutela penale, allora apprestata in relazione all’adempimento del relativo obbligo, con l’asserita natura contrattuale del rapporto fra l’utente e la concessionaria (sentenza n. 81 del 1963). E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall’estero (sentenza n. 535 del 1988).
Sul piano costituzionale, ciò comporta che la legittimità dell’imposizione debba misurarsi non più in relazione alla possibilità effettiva per il singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva. Ed è sotto tale profilo che questa Corte, chiamata a pronunciarsi in riferimento all’art. 53 della Costituzione, dichiarò non fondate le relative questioni, aventi ad oggetto gli articoli 1, 10 e 25 del r.d.l. n. 246 del 1938, ritenendo che l’indice di capacità contributiva consistente nella mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non potesse considerarsi irragionevole (ordinanze n. 219 e n. 499 del 1989).