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Risultati da 16 a 30 di 100
Discussione: Cosa mettete nei media Player?
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26-11-2012, 14:32 #16
TV: Panasonic TX-55GZ950 2CH: Classé Cap 151 + Audiolab M-DAC Diffusori: F: Klipsch rf 82
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26-11-2012, 15:02 #17
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Ciao Sbuzzo.
Ne approfitto per chiederti (ho visto in firma che hai un media Player), che tipo di utilizzo ne fai.
In effetti gli aspetti legali mi interessano poco, nel senso che non sono qui per condannare nessuno, mentre mi interessa sapere quale utilizzo giustifica l'acquisto di un apparecchio simile.
Io faccio un confronto con la musica liquida e so che per poter usufruire di musica in alta risoluzione ci si deve dotare di attrezzatura adeguata (es. PC + dac usb oppure sacd ecc), ma in genere una in alternativa all'altra.
Perché per il video si prende un BDP e anche un media Player?
Ciao.
Frank
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26-11-2012, 15:39 #18
Rispondo sinceramente, esponendomi consapevolmente cosi ai giudizi di tutti.
Principalmente serie TV.
Come noterai sono abbonato Sky: ma a volte capita che mi sfuggano delle serie, che non le voglia guardare subito o che voglia tenere le puntate già viste tipo biblioteca.
Posso farti due esempi:
serie moderna : il trono di spade l'ho scoperto solo a metà della seconda stagione. Quindi invece di aspettare che Sky mi riproponesse il tutto o ovviato e fruito come volevo.
serie datata: Magnum PI--> la mia serie preferita sempre pronta per l'utilizzo.Ultima modifica di sbuzzo; 26-11-2012 alle 16:09
TV: Panasonic TX-55GZ950 2CH: Classé Cap 151 + Audiolab M-DAC Diffusori: F: Klipsch rf 82
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26-11-2012, 16:01 #19
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Ti ringrazio molto della risposta.
Mi hai acceso una luce.
Anch'io sono un abbonato sky e da poco possessore di un vpr.
Vorresti dirmi quindi che con uno di questi apparecchi potrei registrarmi un film per poi guardarmelo con calma?
Sarebbe l'ideale perché myskyhd c'è l'ho in uso in un'altra stanza.
Semmai quale apparecchio mi consigli per un utilizzo di questo tipo?
Grazie
Frank
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26-11-2012, 16:06 #20
Ultima modifica di sbuzzo; 26-11-2012 alle 16:09
TV: Panasonic TX-55GZ950 2CH: Classé Cap 151 + Audiolab M-DAC Diffusori: F: Klipsch rf 82
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26-11-2012, 16:15 #21Esiste un negozio digitale per per film?
Edit: un esempi dalla mia libreria di un e-movie acquistati dallo store Apple:
Safe House; durata: 1:54:54; dimensione file: 3,72GB; risoluzione: 1280x532; bitrate 4509 kbps; formato: MPEG-4 Low-Profile, Dolby Digital 5.1
Ultima modifica di mmanfrin; 11-12-2012 alle 10:27
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26-11-2012, 16:22 #22
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Forse sei stato chiaro, ma non ho capito quando dici "scarico", intendi dire che "registri" con myskyhd e il contenuto lo condividi in rete locale?
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26-11-2012, 17:07 #23
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Comunque un rimando aal Siae per quando riguardo il compenso per la copia privata:
http://www.siae.it/Utilizzaopere.asp...&open_menu=yes
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26-11-2012, 17:09 #24
L'argomento è abbastanza spinoso....se fossimo in tribunale l'esito di una causa per contraffazione dipenderebbe molto dal giudice...ascoltate le argomentazioni della difesa sul diritto di copia "personale"...
Ne abbiamo discusso molte volte...
http://www.avmagazine.it/forum/2-for...opyright/page2
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26-11-2012, 22:29 #25
Una risposta sul perché è stato scelto di punire non gli strumenti, ma l'azione la puoi trovare qui: http://www.crid.be/pdf/public/4138.pdf
http://www.giorgiospedicato.it/wp-co...oad-252-kb.pdf
Per entrambi gli istituti (copia privata e copia di riserva) ci si scontra con il problema della rimozione delle misure tecniche di protezione, regolamentate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche.
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.Ultima modifica di mmanfrin; 26-11-2012 alle 22:35
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26-11-2012, 23:00 #26
Dato che sembra ci sia una lacuna normativa (ti permetto la copia ma non il superamento delle protezioni, che permetto di apporre ma che per essere efficaci non devono poter essere superate. Se diventano superabili perdono di efficacia e il fatto di poterle apporre secondo me non è detto che implichi che sia vietato superarle), direi di evitare di utilizzare termini assolutistici.
Il fatto che ci siano sentenza contrastanti dimostra nei fatti che l'argomento è controverso e non ha soluzione concreta e definitiva.
Probabilmente c'è un certo orientamento generale, ma io ci andrei a con i piedi di piombo, visto che se non ci fosse interpretabilità non avremmo nemmeno sentenze contrastanti.
Se ne volete discutere siete liberi di farlo, ma cercate di non inseguire verità assolute che forse non ci sono, visto che la legge in questo campo fa fatica a restare al passo con in tempi...
Sarebbe in ogni caso gradito sempre un riferimento normativo, seguendo l'esempio di mmanfrin, in modo da mettere anche gli altri al corrente su quale si ritiene essere il fondamento della propria opinione.
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26-11-2012, 23:31 #27
Ho letto in diversi thread, non ultimo qui, il riferimento a sentenze "contrastanti" circa la leicità della rimozione di misure tecnologiche di protezione. Sarei davvero felice se qualcuno potesse indicarmi gli estremi di almeno un caso in favore, perché non sono capace di recuperarne uno da nessuna parte...
PS: per completezza di informazione, metto il link ad una analisi critica su una sentenza a sfavore http://www.ictlex.net/?p=1117Ultima modifica di mmanfrin; 26-11-2012 alle 23:41
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26-11-2012, 23:38 #28
Hai fatto proprio l'esempio giusto.
Infatti quella software house si è spostata, dagli USA, in un Paese in cui non vige l'estradizione per quel reato (e che guadagna ospitando server vari con materiale non proprio "corretto"), ossia non riconoscono, come non lo riconosce la Cina la proprietà intellettuale.
Il suo titolare si è trasferito pure lui poichè se mettesse piede negli USA, o altri Paesi "normali" verrebbe immediatamente arrestato.
Il fatto che in un Paese venga prodotto un software che fa certe cose non vuole automaticamente dire che sia lecito impiegarlo, il suo uso, come di qualsiasi altra cosa, è sempre soggetto alle leggi nazionali (quante cose sono in vendita legalmente all'estero o in rete ma il cui uso è proibito da noi ed altri Paesi?)
Quanto all'annosa storia delle irrinunciabili copie "per uso personale" la Legge italiana è abbastanza chiara, lo permette purchè non siano violate le protezioni eventualmente poste in essere dal detentore dei diritti (questo non proibisce la copia, quindi se uno vuole la può fare, proibisce solo un certo tipo di copia).
Che poi uno o più giudici abbiano emesso una sentenza diversa non significa assolutamente nulla, come è già stato detto tante volte, da noi le sentenze fanno giurisprudenza solo se emesse dalla Corte di Cassazione a Sezioni riunite (cosa mai avvenuta e che credo mai avverrà per questo argomento).
La cosa può non far piacere, formate un movimento, sollecitate la politica, scrivete una petizione, aprite un blog, per chiedere che si liberalizzi il tutto, in attesa che ciò avvenga direi di dare un taglio alle solite discussioni, sono sempre le stesse e si ripetono sempre le stesse cose ed alla fine ognuno rimane della propria idea (ed il più delle volte si litiga)
Se volte mettervi a rippare BD o peggio, fatelo, a casa vostra senza dire nulla a nessuno, ma non ricominciate a discuterne qui.
Chiuso, per l'ennesima volta, l'argomento.
Ciao"Da secoli si sa che occorre eliminare la componente soggettiva per riuscire a stabilire quale sia l'effettiva causa di un effetto, o se l'effetto ci sia davvero stato; solo persone terze e indipendenti, e il mascheramento del trattamento (doppio cieco), possono evitare di restare vittima degli autoinganni della coscienza e dell'inconscio" (E. Cattaneo - Unimi - regola n.7 di 10 sul "Come evitare di farsi ingannare dagli stregoni" - La Repubblica 15/10/2013).
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29-11-2012, 21:46 #29
Proprio relativamente a Kaleidoscope: http://arstechnica.com/tech-policy/n...pping-case.ars
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30-11-2012, 00:19 #30
Interessante la questione del Kaleidescape (è questo il nome esatto, il Kaleidoscopio non c'entra) risponde alla domanda che molti si erano posti e che portavano ad esempio della libertà di copia personale, mi viene in mente anche un altro prodotto il cui produttore aveva dichiarato al TAV, a questa precisa domanda, che era tutto legale.
Tra l'altro, rileggendo i link postati circa il pagamento della tassa sui supporti e la quotatura della tante volte citata norma che la vieta, che sembrano essere in contrasto, ho fatto una supposizione.
Si paga la famosa tassa sui supporti pertanto si ha il diritto di fare una copia personale, giusto, la si può fare, l'articolo riportato più indietro però dice che non si possono violare le eventuali protezioni (volontà del detentore che è a un livello superiore a quella dell'acquirente), ma la si può fare benissimo in forma analogica, senza violare le protezioni.
Non c'è, secondo me, contrasto tra le due norme, se non si pagasse la tassa non si potrebbe fare neanche quella analogica, invece la si paga e si può fare una copia per uso personale, non la si può fare in un certo modo, ma questo è un altro discorso.
Anche per i prodotti dell'editoria, libri, riviste, ecc, valgono le limitazioni, se ne può fotocopiare solo una percentuale, non in toto, idem per i filmati o fotografie in rete, si possono usare se di dimensioni non superiori a tot e con risoluzione ridotta.
Pertanto ritengo che non vi sia conflitto, pago e posso copiare in forma analogica, senza infrangere alcuna legge.
Ciao
p.s.: piccolo chiarimento: forma analogica non vuol dire che si deve registrare su nastro, la cosa si riferisce al tipo di segnale da registrare ed a come lo si ricava."Da secoli si sa che occorre eliminare la componente soggettiva per riuscire a stabilire quale sia l'effettiva causa di un effetto, o se l'effetto ci sia davvero stato; solo persone terze e indipendenti, e il mascheramento del trattamento (doppio cieco), possono evitare di restare vittima degli autoinganni della coscienza e dell'inconscio" (E. Cattaneo - Unimi - regola n.7 di 10 sul "Come evitare di farsi ingannare dagli stregoni" - La Repubblica 15/10/2013).