ma le tue informazioni da dove provengono, scusa?
questa per esempio:
Mi dici che pertinenza ha la diffamazione con l'obbligo, per chi gestisce siti d'informazione, di dotarsi di una società editrice e di avere un giornalista iscritto all’albo come direttore responsabile (pena il rischio di incorrere in responsabilità penali anche rilevanti)?
il disegno di legge non ne parla, riporta semplicemente che
Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismonel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
poi aggiunge
L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione perl’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 dellalegge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
siccome qui si tratta di una riforma dell'intero settore editoriale, si parla anche del caso specifico di internet
L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
giusto per completezza, riporto anche cosa il disegno di legge intende per prodotto editoriale
Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento,che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso
in questo caso, secondo me, si è andati un po oltre. La categoria ivi inclusa è troppo ampia.
mi spieghi il tuo discorso sulla diffamazione che pertinenza abbia con l'iscirzione al ROC (uno speciale registro dell’Autorità delle Comunicazioni, producendo certificati e pagando eventuali marche da bollo) anche se si fa informazione senza fini di lucro?
l'iscrizione al ROC, che varia un po a seconda della tipologia di attività di informazione, prevede essenzialmente i seguenti oneri formali:
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata
"All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il
modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all'attività esercitata.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la
sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
poi, nel caso specifico dei quotidiani e giornali telematici:
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre,
all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c. ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;
d. ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
e. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri
limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all'atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.4/REG", contenente:
a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all'atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all'atto della presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l'indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità
Mi sembra un qualcosa in più, ai fini delle individuazione di un soggetto trasgressore, rispetto ad una semplice iscrizione ad un blog o ad un fax per la registrazione di un dominio.
poi, altra cosa sacrosanta (chi è del settore della pubblicazione di contenuti online sarà sicuramente favorevole) è la seguente:
chiunque effettui indagini di rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicati all’articolo 10, ovvero le effettui con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
ovvero, la pubblicazione di traffico di letture non veritiere, sia da parte dell'amministrazione di un singolo sito, o di una intermediario incaricato alla raccolta pubblicitaria, è sanzionata con forti multe.
visto che hai parlato di certificati e bolli da pagare, ti informo quanto si dispone in proposito:
E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
ovvero, attualmente niente è previsto in quanto a bolli, ma non si esclude una sorta di "contributo" per la tenuta dello stesso registro.
ribadisco: se per te i modelli sono cina, cuba e birmania dillo e chiudiamo qui la faccenda.
beh, visto che insisti, se il tuo modello è Grillo (o il far west), preferendo la lettura della sua "interpretazione" piuttosto che degnarsi di leggere il disegno di legge, vale lo stesso per me