Girmi ha detto:La cosa è molto discutibile ed infatti non mi risulta che nessuno degli autori o divulgatori dei sistemi anticopia sia mai stato incriminato o condannato, a partire DVD John in poi.
Tant'è che alcuni, tipo il nuovo AnyDVD HD, sono oggetto di normale commercio.
Il fatto è che questi sistemi sono di fatto implemetati arbitrariamente dalle aziende, senza cioè l'avallo di alcuna legge che li autorizzi, a tutela delle loro opere.
Così facendo ledono una legge riconosciuta in molto ordinamenti giuridici che il diritto alla copia, non a fini di lucro, per il consumatore.
Possiamo discutere di cosa è giusto e di cosa non lo è, ma se facciamo riferimento alle leggi vigenti, è indubbio che la rimozione di una protezione costituisce illecito, secondo i casi penale o amministrativo.
Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171*quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
P.S.:
Saluti a Silver Surfer e (alla memoria) al grandissimo Jack Kirby.
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