6. In caso di rivelazione di difetti significativi nei beni, il consumatore ha il diritto di presentare al produttore (un'organizzazione autorizzata o un singolo imprenditore autorizzato, importatore) una richiesta per l'eliminazione gratuita di tali difetti, se dimostra che sono sorti prima del trasferimento dei beni al consumatore o per motivi sorti prima di quel momento. Il requisito specificato può essere presentato se i difetti del bene vengono scoperti dopo due anni dalla data di cessione del bene al consumatore, durante la vita utile stabilita per il bene, o entro dieci anni dalla data di cessione del bene al consumatore in caso di mancato accertamento della vita utile. Se il requisito specificato non è soddisfatto entro venti giorni dalla data della sua presentazione da parte del consumatore o il difetto della merce da lui scoperto è irreparabile, il consumatore, a sua scelta, ha il diritto di presentare al produttore (organizzazione autorizzata o imprenditore individuale autorizzato, importatore) altri requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 18 della presente legge o restituire la merce al produttore (organizzazione autorizzata o imprenditore individuale autorizzato, importatore) e chiedere la restituzione della somma di denaro pagata.