scusami doc,
8) copia privata???? mi vuoi far ridere?????
Allora ridiamo insieme....
Normativa
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“copia privata”). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9, 39 e 41 del Decreto. Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e negli articoli 39 e 41 del decreto.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93 , che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la “copia privata”, e cioè:
è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
in virtù di tale eccezione,
al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale , fonogrammi e videogrammi;
a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Ambito di applicazione dell’eccezione per “copia privata”
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile .
E’ inoltre illegale e penalmente perseguibile:
la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.
Beneficiari del compenso e criteri di ripartizione
Compenso relativo a supporti ed
apparecchi di registrazione audio
50% agli autori e loro aventi causa
25% ai produttori di fonogrammi
25% agli artisti interpreti o esecutori
Compenso relativo a supporti ed
apparecchi di registrazione video
30% agli autori
70% in tre parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi, agli artisti interpreti o esecutori (la metà di quest’ultima quota è destinata ad attività di studio e di ricerca e a fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori)
Questa è LA LEGGE!!!!!