giapao
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Andrews ha scritto:
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In tutti gli altri casi il Prefetto, esaminatiil verbale, gli atti prodotti dall'Ufficio,ed il ricorso, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro 120 gg (decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Ufficio accertatore, Ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. Ove, invece non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'Ufficio o Comando dell'organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.I TERMINI SONO PERENTORI. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.
L'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro il termine di 150 gg dalla sua adozione.
Nel ricorso è possibile richiedere una dilazione in più rate del pagamento della sanzione.
ciao![]()
mi riferisco, ovviamente, a qualcosa del genere.
potete darmi dei riferimenti legislativi?
grazie grazie