Per OXO....
hai ragione TU.... sono molto scettico

non sulle potenzialità, ma sugli effettivi risultati.
Comunque seguendo il post se dovessi avere notizie vi farò sapere.
Sulle interpretazioni delle leggi avrei da ridire questo......
Secondo voi è giusto che una norma favorevole al contrubuente, passata all'esame dei vari gradi di giudizio delle Commissioni Tributarie, finita in Cassazione a sezioni unite (LEGGE in altre parole), solo perchè sfavorevole alle casse dello STATO, và ad essere INTERPRETATA autenticamente dal Governo (e quindi spiegata) in maniera restrittiva e contro i contribuenti.....?
..... dimenticavo ho notato che avete le idee leggermente confuse sull'emissione di fattura......
Allora vi può essere utile questo:
Testo unico sull'I.v.a. D.p.r. 633/1972 art.22
L'emissione della fattura non è obbligatoria,
se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto [2] autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni [3], mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza [4], a domicilio o in forma ambulante [5];
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi [6], nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti [7];
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell' art. 10 (numero così modificato, [8] dall'art. 3, comma 6, legge 17 gennaio 2000, n. 7).
[2] La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze [9], ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
[3] Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla (articolo così sostituito [10] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) [11].
La normativa fiscale sopra citata
IMPONE quindi al commerciante l'emissione della fattura se richiesta dal contribuente entro e non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione.
Discorsi sulla garanzia........ Mi viene da pensare che la norma fiscale disciplina i requisiti obbligatori della fattura, che deve essere, tra le altre cose, composta dal codice fiscale nel caso di privati, mentre nel caso di soggetto con partita iva,
và obbligatoriamente indicato codice fiscale+partita iva.
Quindi la fattura stessa differenzia i soggetti con garanzia un anno (partita iva+codice fiscale) dai consumatori finali con garanzia due anni (solo codice fiscale).