Alla loro pagina "recesso" hanno riferimento completamente sballati. Riportano il D.Lgs n. 185 del 22/05/1999, e indicazioni non più in linea con il Codice del Consumo.
E di fatto lui contravviene, per le informazioni erronee e per il rifiuto al rimborso, all'art. 62 del Codice:
Inserisco tutto ora o seguo una linea più prudenziale?
E di fatto lui contravviene, per le informazioni erronee e per il rifiuto al rimborso, all'art. 62 del Codice:
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonche' nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo 64, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
Inserisco tutto ora o seguo una linea più prudenziale?