gattapuffina ha detto:
Nessun apparecchio è coperto da diritto d'autore, non è un opera d'ingegno. Al limite...
era chiaro ed evidente che mi riferivo a questo..
gattapuffina ha detto:
Le eccezioni sono molto poche e spiegabilissime, e riguardano i soli casi in cui sarebbe evidente un possibile abuso del recesso da parte del consumatore.
esattamente, abuso da parte del consumatore contro il venditore...
gattapuffina ha detto:
non avrebbe senso giustificare un recesso con il principio del "non l'ho potuta vedere in negozio, quindi avendola comprata online devo essere più protetto"
chiaramente la mia era una semplificazione per spiegare proprio la mancanza di predisposizione all'acquisto che si ha fuori dai locali commerciali...manca un contatto diretto con il venditore e la merce....il diritto di recesso, non è una garanzia "soddisfatti o rimborsati", bensì un diritto di reso per essere stati presi alla sprovvista....
prima di andare oltre però vorrei spiegare una cosa...intanto ogni mio intervento è fatto con la massima pacatezza, ci stiamo scambiando opinioni nel reciproco rispetto, quindi non c'è niente di personale...
andiamo avanti..(giusto perchè è una discussione interessante):
quello che non è chiaro è che io sono d'accordo con te...
non escudo a priori che sia possibile la tua interpretazione, dico che non è l'unica...
in ambito giuridico, non esiste una verità, ma ne esistono molte e l'unico che può porre rimedio è il giudice..stop...noi possiamo discuterne per ore, ma il discorso non cambia...
io apprezzo notevolmente gli esempi che riporti, capisco cosa vuoi dire, ma ti faccio notare come ci sono almeno altrettanti elementi contrari...
1)tu parti dall'idea che è una normativa anticopia, io parto dall'idea che è una normativa anti-visione, volta proprio ad impedire che il consumatore possa prendere visione dei supporti e decidere se tenerli o meno...(per il software il discorso è diverso ed infatti è per questo che è mensionato a parte e non tutto insieme con la semplice accezione "support digtal" o simili...)..questo perchè altrimenti la vendita a distanza diventerebbe vendita "a gradimento"
2)tu parti dall'idea che non si spiegano le esclusioni di altri beni.. io ti rispondo che non ci sono perchè solo il mondo audio/video è direttamente valutabile soggettivamente (suscettibile di una valutazione per gusto), un orologio o funziona o non funziona, eventuali altri elementi (es.l'estetica) sono di natura secondaria e il legislatore non ha voluto tutelare tutto, ma solo i campi che riteneva più delicati..
3)tu parti dall'idea che lo spirito della legge è di tutela del consumatore....io ti rispondo che lo spirito non è questo, ma quello di rendere il consumatore (originariamente considerato debole perchè no nè lui che fa il contratto, perchè non è lui che predispone il sistema di scambio..etc) alla pari con il venditore...in una posizione giuridica grossomodo equivalente..
andiamo per assurdo:
caso 1) nel nostro caso si intende software:
il compratore di un televisore o di apparecchi con funzioni audio/video (quindi estremamente soggetti ad una valutazione personale) possono prendere un qualunque bene, usarlo 10 giorni e poi restituirlo aperto...
il compratore ha un diritto di prova, il venditore un danno da prodotto aperto..
caso 2) nel nostro caso si intende prodotti:
il compratore ha la possibilità di vedere la confezione, con dovizia di particolari,dati e quant'altro.viene anche informato di guardare con attenzione perchè una volta aperto il prodotto non può usare il recesso..
il suo effetto sorpresa è pratocamente nullo perchè ha tutte le info che servono e il venditore non ha nessun danno
io vedo un netto danneggiamento del venditore nel rapporto fra i due..
4)tu fai una interpretazione sistematica, dici cioè che si intende software perchè nello stesso rigo.avete anche aggiunto di notare l'utilizzo specifico di alcuni termini(es.sigillato...)..
io vi rispondo così:
sigillato è qualunque cosa che abbia un sigillo, cioè qualunque cosa prodotta in modo da permettere di controllare chela confezione non sia stata aperta.
"l'imballo" è invece la protezione di un prodotto...un tv quindi è imballato e sigillato...
anche questo discorso però fa acqua da tutte le parti e mi spiego...dite di prestare attenzione alla scelta delle parole e poi interpretate alla libera il termine "prodotti":
il legislatore avrebbe potuto, con tranquillità usare le seguenti espressioni:
"prodotti software audiovisivi"
"software audiovisivi"
"supporti audiovisivi"
o non usare nessuna delle 3 e usare una formula unica:
"software informatico e audiovisivo"
il tutto con una chiarezza assoluta...
e invece ha usato una formula differente con la parola "prodotti"..perchè?
le regole dell'interpretazione del diritto sono scritte nell'articolo 14 delle preleggi (che in parte si è notevolmente più evoluto con le sentenze delle corti)...e dice:
alla legge non si può dare altro significato che quello dato dal significato proprio delle parole nella loro interconnessione...
definita in ambito interpretazione letterale..prima fase (non cronologicamente) del processo interpretativo..
con l'accezione "intenzione del legislatore" si intende attualmente l'interpretazione sistematica (posizione della legge nell'insieme dell'ordinamento) e assiologica (lettura della norma alla luce dei principi guida di un ordinamento)...
bene...
come vedete si parte da una interpretazione letterale per andare oltre...
nessuno nega che l'utilizzo della teoria sistematica/assiologica sia sbagliata, ne nego solo l'utilizzo così massiccio...
un comportamento corretto, vorrebbe che l'interpretazione assiologica, cambiasse il significato letterale, solo ne caso in cui non ci sia alcuna altra interpretazione possibile (cosa che accade ad es. con la legge del diritto d'autore e protezioni digitali)...e qui non è questo il caso...
il motivo per il quale bisogna il più possibile rispettare il testo è per il principio di "certezza del diritto"...
siamo in totale ambito giuridico e quindi dipenderà dall'interpretazione che vorra adoperare il giudice..
5)tu dici che molti negozi la usano per cercare di limitare i danni? io dico che sarebbe stupido...questo perchè si tratterebbe di informazione ingannevole...quest'ultima viene punita con sanzioni pesantissime e metterebbe sempre il venditore in mala fede nei rapporti con la controparte...
due sono i motivi percui viene attuato:
il primo: funziona...diversi giudici attuano una interpretazione larga e danno ragione ai venditori...e naturalmente questi sono "costretti" a dare l'informazione...
il secondo: sanno che si andrà in giudizio e che questo li metterà in buona fede presunta..e spettarà, a questo punto, al compratore dare le motivazioni del recesso (richieste in seguito all'accusa con prova della controparte)....e non può dire l'ho provato e non mi piace (salvo che non sia un difetto di cui il soggetto non poteva avere minimamente conoscenza usando l'ordinaria diligenza)
come vedi ci sono 2 interpretazioni, due possibili modi di vederla...e come detto non escludo il tuo, dico solo che non per forza sarà così...
siamo nel campo del diritto, non in campo matematico...la verità risiede solo nel come il giudice la vede...
piuttosto (dal momento che stiamo andando fuori tema), lasciamo stare questo..ammettiamo che si accetti l'interpretazione vostra...bene...ditemi cosa accade in giudizio secondo voi...cioè ditemi se secondo voi conviene fare una causa del genere...
@marco00 nessuno dice che non esiste il diritto d'autore sui tv...si discute su se si mantiene questo diritto aperta la scatola, alla luce dell'articolo 55 del codice del consumo

l'accezione frigoriferi era generica (una semplificazione), atteneva ai brevetti, marchi etc...per far capire che non solo i cd rientrano nella sfera protetta...