@Tacco
Non mi risulta affatto.
Anzi non è così: il diritto di recesso per acquisti fatti in locali non commerciali può essere esercitato senza nessuna motivazione specifica entro 8 giorni dall'acquisto, salvo periodi maggiori definiti dal venditore.
Il legislatore ha voluto in questo modo tutelare l'acquirente che fa acquisti senza "toccare con mano" il prodotto.
Diverso è il discorso del "locale commerciale" dove l'acquirente può valutare e decidere dopo aver visionato ed eventualmente provato (in loco) il prodotto.
In questo caso è ovviamente possibile procedere ad una sostituzione del prodotto se difettoso con analogo o diverso, ma in nessun caso è possibile recedere dal contratto per semplice "ripensamento" (come invece avviene ad esempio negli USA).
Diverso infine il caso dove il venditore accetti (ma è una sua libero scelta, non un obbligo) il recesso: rientriamo nella fattispecie dell'accordo tra le parti a seguito del perfezionamento di un contratto (come ad esempio è la compravendita).
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in recepimento della direttiva 97/7/CE.
Prego Ettore, se ha riferimenti normativi che abroghino tale norma, di palesarli affinché io possa aggiornarmi.
Mi scuso per l'OT, ma preferisco che un argomento come questo non resti lasciato a libere e personali interpretazioni.