Ciao a tutti è la prima volta che scrivo, ma leggo il forum da tempo, complimenti!
Volevo solo chiarire un concetto a coloro che sono intenzionati ad inviare una raccomandata comune alla sony.
La responsabilità della sony in relazione alla mancata conformità del prodotto rispetto a quanto dichiarato nel catalogo on line non discende dal d.lgs. n. 24 del 2002 (decreto che ha recepito nel nostro ordinamento la normativa europea in tema di garanzia sulla vendita dei beni di consumo, inserendo nel c.c. gli artt. da 1519bis a 1519nonies).
Per usufruire di tale garanzia bisogna acquistare il prodotto da un "venditore professionista". Il legislatore con questo intende dire che bisogna acquistare il prodotto presso un'attività commerciale, un negozio. E' necessario acquistare proprio all'interno del negozio, se si compra da un negozio via internet, per telefono, attraverso la televisione, non si applica la riforma, ma si parla di "vendita a distanza"...anche se viene un rappresentante a casa vostra....sempre vendita a distanza...
In secondo luogo il consumatore deve essere un persona fisica e acquistare il prodotto come privato, non come professionista, ossia senza partita iva e senza chiedere fattura. In questo ultimo caso le regole sono quelle "vecchie" della garanzia ex 1519 c.c., un anno, foro competente quello del debitore ovvero dove si è concluso il contratto...
In terzo luogo il venditore risponde personalmente del prodotto difettoso, anticipando personalmente tutti i costi per 1)riparazione; 2)sostituzione del prodotto; 3) riduzione del prezzo / risoluzione del contratto con restituzione dell'intero prezzo pagato. Potrà a sua volta rivalersi su un qualsiasi anello della catena distributiva a monte, dal produttore, al fabbricante, al grossista, al distributore. Tuttavia questo diritto di "Regresso" è convenzionalmente rinunciabile, a differenza della garanzia per l'acquirente che è irrinunciabile.
Il consumatore non dovrà scucire un euro.
Il consumatore per vedere rispettata la garanzia dovrà comunicare il difetto riscontrato entro 60 giorni dalla sua manifestazione e potrà esperire il giudizio entro 26 mesi dal presentarsi del difetto.
Nei primi 6 mesi di vita del prodotto si presume che il difetto esistesse fin dall'origine e sarà il venditore a dover dimostrare che il prodotto non è conforme per colpa dell'acquirente.
Trascorsi i primi 6 mesi, l'onere probatorio è a carico del consumatore.
Queste sono le regole fondamentali, poi ci sono altre cose che non mi sembra il caso di riportare.
Manca il concetto di "conformità" ma ora non ho tempo di spiegarlo; in ogni caso vedo che il concetto è già stato espresso piuttosto bene per quanto riguarda il “difetto” del da voi riscontrato nel sony.
Brevemente, il venditore si sarebbe “liberato” dalla sua responsabilità ex art. 1519bis ss., qualora avesse comunicato al compratore che le caratteristiche sul catalogo, o dichiarate dalla pubblicità….non rispondevano al vero. Non mi pare che nulla di tutto ciò sia stato fatto.
Tutto questo per dirvi che in questo caso ed in applicazione della “nuova” normativa a difesa del consumatore, in primis, dovrebbe rispondere il venditore presso il quale lo avete acquistato ed è quindi a questi che dovreste rivolgere la vostra attenzione.
Il venditore nel caso di specie, verosimilmente, dovrebbe rimborsarvi parte del prezzo pagato, in quanto il prodotto è sì funzionante e conforme a prodotti analoghi, ma “deficitario” di una caratteristica…Qualora il compratore al momento della vendita avesse dichiarato che tale funzione fosse per lui fondamentale, in questo caso potrebbe chiedere la risoluzione del contratto.
Scusate se non sono stato esaustivo e sufficientemente chiaro, ma sono al lavoro e ho buttato giù tutto velocemente senza rileggere.