E' scontato che lo riprendano E lo inviino all'assistenza, che valuterà come procedere: sostituire i pannello, sostituire il TV.
Questo è quanto prevede la normativa relativa alla Garanzia, se poi il negozio vuole ritirare il TV fornendone in cambio un altro lo può certamente fare, ma non è certo un obbligo, tanto meno "scontato..........[CUT]
Ciao Nordata,
l'art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita:
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
La responsabilità del venditore permane per due anni.
Art. 132 Codice del Consumo: 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Dunque, la legge consente al consumatore che abbia acquistato un prodotto difettoso di chiedere, a sua insindacabile scelta, al venditore, ovvero all'esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o sostituirlo.
Ma la risposta data dal venditore è spesso: sono passati i 7/8 giorni, o chissà quali altri giorni, non possiamo sostituirlo ma solo ripararlo.
Ebbene non esiste alcuna norma in vigore nel nostro ordinamento che afferma ciò.
Esiste e detta le regole l' art. 130 del Codice del Consumo sopra riferito.
Unico limite temporale all'esercizio del diritto per richiedere la sostituzione del prodotto guasto è: 2 mesi dalla scoperta del vizio.
L'art. 132 (co. 2) afferma: Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.