• Confronto TV, proiettori e ampli al Roma Hi-Fidelity il 15 e 16 novembre

    Sabato 15 e domenica 16 novembre, all'hotel Mercure West, AV Magazine vi aspetta nella sala Domitilla dalle 10:00 alle 18:00 con un confronto tra TV OLED e tra amplificatori con un diffusore di riferimento. Nella sala adiacente di Gruppo Garman vi aspetta invece un confronto tra videoproiettori Epson LS9000 e QB1000 con un sistema home cinema Dolby Atmos con integrato Denon AVC-A1H e diffusori Focal EVO. Maggiori informazioni a questo link.

  • JVC NZ900 + NZ500 da Videosell il 14 e 15 novembre a Milano

    Venerdì 14 e sabato 15 novembre, presso la showroom di Videosell a Trezzano sul Naviglio, sarà possibile osservare all'opera il videoproeittore JVC DLA-NZ900 (alias DLA-RS4200) con il nuovo firmware 2.0 da poco disponibile. Sarà in funzione anche un eccellente DLA-NZ500 (alias DLA-RS1200) che è un campione del rapporto qualità prezzo. Appuntamento quindi a venerdì 14 novembre, dalle 15:30 alle 20:30 con aperitivo "videofilo" gratuito e anche sabato 15 novembre, sia la mattina dalle 9:30 alle 13:30 e poi il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. Maggiori informazioni a questo link.

Aiuto diritto di recesso

shoalebay

New member
Buon giorno a tutti,

vorei poter ricevere un aiuto per quanto concerne il diritto di recesso.. ho acquistato via internet il 30/09 ed il 01/10 ( ieri) mi è arrivato il telvisore , ma adesso devo essere onesto sono molto deluso dalla qualità e vorrei esercitare il diritto di recesso.

La mie domande sono le seguenti:
1) Posso esercitarlo anche se il tv è funzionante ... è solo che non mi piace come si vede?

2) Ho chiaramente disimballato ed apeto il cartone ( anche se conservo tutto in ottimo stato) per accenere il tv e verificarne ii funzionamento, posso ancora esercitare il diritto di recesso.. anche perchè sul sito del venditore c'è scritto:

" Nel Caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di Prodotti, il diritto di recesso verrà approvato solo se gli involucri originali d imballo non siano stati aperti e non sia stata rimossa o danneggiata alcuna etichetta attestante l integrità del prodotto. "

Mi potete dare un supporto, grazie
 
1)si, anche se ti sei solo pentito
2)no, non dovevi aprirlo..una volta aperto si può solo ricorrere alla garanzia legale per difetto di conformità (cerca su internet garanzia legale)

non rientri neanche nel caso dubbio (quello dove si deve andare dall'avvocato e fare causa sperando in una interpretazione della legge favorevole)...perchè esistono delle eccezioni specifiche...una delle quali nega il diritto di recesso per:
"fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati", aperti dal consumatore...

per una spiegazione semplificata dai uno sguardo qui:
http://www.tomshw.it/business.php?guide=20090610
 
shoalebay ha detto:
2) Ho chiaramente disimballato ed apeto il cartone ( anche se conservo tutto in ottimo stato) per accenere il tv e verificarne ii funzionamento, posso ancora esercitare il diritto di recesso.. anche perchè sul sito del venditore c'è scritto:

" Nel Caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di Prodotti, il diritto di recesso verrà approvato solo se gli involucri originali d imballo non siano stati aperti e non sia stata rimossa o danneggiata alcuna etichetta attestante l integrità del prodotto. "

Il venditore può scrivere quello che vuole, ma la legge dice una cosa diversa (DL 206/05)

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm

Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.

L'eccezione che il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi e software sigillati e aperti dal consumatore è vera, ma NON riguarda gli *apparecchi* audiovisivi, ma solo il software audiovisivo e informatico. In pratica, i DVD, i Blu-ray, i videogiochi, etc. Ovviamente, non puoi guardarti un film, e poi chiedere il recesso perchè non t'è piaciuto...

Per cui, puoi benissimo aprire la confezione a provare il prodotto, ed esercitare ancora il recesso. Purchè, ovviamente, il prodotto lo restituisci in buone condizioni, e non distruggi gli imballi originali.
 
a dire il vero l'accezione "prodotti" audiovisivi è più ampia di semplice software...

il diritto di recesso nasce come tutela del consumatore dall'effetto sorpresa...
l'effetto sorpresa si ha nei contratti a distanza e più in generale fuori dai locali commerciali..

consiste nel prendere alla sprovvista il consumatore...che non ha tutte le informazioni necessarie e al quale si dà del tempo per riflettere...
l'apertura di un televisore, oltre a rientrare nella formulazione della norma (interpretazione letterale da dizionario italiano) come eccezione (e poco importa che alcuni ne diano interpretazione favorevole al consumatore perchè l'articolo 14 delle preleggi parla chiaro), causerebbe esclusione del diritto anche qualora fosse accettata la domanda da parte del giudice (cioè qualora la giurisprudenza interpretasse "prodotti" in manira restrittiva..quindi come solo software) e ne spiego i motivi:
1)informativa idonea data dal venditore (specifica inoltre proprio di non aprire la confezione)
2)scatola indicante il contenuto (tutti i display hanno scatole con indicazioni precise del contenuto)
3)danno eccessivo al venditore che non ha offerto alcun "diritto di prova" o "vendita a campione"
4)utilizzo del bene e inidoneità non legata alle specifiche tecniche del prodotto (ossia non lo cambi perchè te lo aspettavi di ferro ed è di plastica.. e nessuno ti ha mai garantito che si vede bene, ma ti hanno solo fornito informazioni tecniche)

l'interpretazione a favore del consumatore si ha nei casi dubbi o di mancanza di informazioni appropriate/necessaria...in questo caso non c'è nessuna delle due cose..in concomitanza alla buonafede del venditore..

ps-le motivazioni della restituzione, benchè non richieste dalla legge, diventano fondamentali se entrano in rapporto con la corretta informativa...di cui al punto 4..

pps-l'unica via d'uscita vincente sarebbe che il nostro amico trovasse una falla informativa....
 
Ultima modifica:
Grazie 1000 delle dettagliate informazioni.

Da quanto ho capito il problema non è di semplice soluzione, in particolare perchè l'accezione dei prodrotti audovisi è molto generico , anche se realmente mi sembra che il vero problema debba essere sui bluray e dvd .

partendo dal presupposto che non vorrei andare a sconodare legali e quant'altro, cosa mi consigliate di fare?

1) Desisto 2) invio comunque la raccomandata a.r e vedo cosa succede 3) lo vendo su ebay?

Grazie ancora
 
non è facile perchè, come vedi, rientri in un buco legislativo..o meglio in una situazione di libera interpretazione, la quale comunque da mia esperienza, non depone a tuo favore...

scomodare un legale sarebbe l'unica possibilità di venirne fuori...magari trovando qualche carenza informativa e ottenendo una risoluzione contrattuale, o al limite cercando di dimostrare la tua buonafede (che vuol dire che devi dimostrare di essere stato "sorpreso"...)

detto questo però io come prima cosa manderei una raccomandata...ci proverei insomma, e magari anche con toni "autoritari";)
questo perchè magari loro qualche torto lo hanno...e magari lo sanno anche..quindi può essere che ti vengano incontro...o più semplicemente che si sbaglino (cosa remota)...

ps-se non sono indiscreto posso chiederti che televisore è e perchè ne sei deluso?
 
Nicholas Berg ha detto:
pps-l'unica via d'uscita vincente sarebbe che il nostro amico trovasse una falla informativa....

E questo è esattamente il caso: leggi bene cosa scrive il venditore:

"Nel Caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di Prodotti, il diritto di recesso verrà approvato solo se gli involucri originali d imballo non siano stati aperti e non sia stata rimossa o danneggiata alcuna etichetta attestante l'integrità del prodotto. "

Notato ? Manca l'aggettivo "audiovisivi" dopo la voce "Prodotti", quindi il venditore, di testa sua, ha cambiato la terminologia della legge a suo vantaggio creando, appunto, una falla informativa, visto che non posso sapere se quello che c'è scritto sul sito è sbagliato in toto, perchè non permette il recesso a scatola aperta per NESSUN tipo di prodotto, oppure sta solo suggerendo l'eventuale interpretazione più restrittiva della legge, cioè che "Prodotti audiovisivi", si intenda anche hardware audiovisivo.

Intepretazione che comunque non mi pare corrisponda allo spirito della legge, visto che i "prodotti audiovisivi" vengono elencati assieme a software e nei paragrafi vicini a riviste e giornali, cioè tutte tipologie dove c'è anche di mezzo il diritto d'autore.

Se per "prodotti audiovisivi", si intendesse qualsiasi apparecchio che visualizza immagini e produce suoni, praticamente qualsiasi oggetto di elettronica, dal PC al palmare, dal tv al lettore dvd alla videocamera, ma anche navigatori satellitari, cellulari intelligenti, praticamente la maggioranza dell'elettronica di consumo, sarebbero esclusi dal diritto di recesso, e non mi pare che sia questa l'intenzione della legge.
 
Innanzitutto, lo hai acquistato in Italia o all'estero? perchè se fosse all'estero in quel caso vale la legislazione dello stato dove applicato o eventuale normativa della comunità europea, sicuramente all'estero sarebbe più difficile esercitare i propri diritti ed in quel caso la cosa migliore da fare è insistere ma mi sembrerebbe superfluo ricorrere ad un legale.
Se il negozio on line ha sede in Italia, in quel caso invia raccomandata a.r. ma precedi l'invio della raccomandata con un fax di cui devi conservare la ricevuta dell'invio ed eventualmente segnala la cosa anche con una mail. Se rispondono picche minacciali dicendo che ti rivolgerai ad un legale e gli addebiterai ogni spesa relativa.
Comunque sia ogni postilla contrattuale apposta se illegittima non ha alcun valore, pertanto può sostenere quello che vuole ma la normativa a riguardo sostiene che è obbligato a cambiare il tuo tv, anche se il contratto dice il contrario
 
Ultima modifica:
mmm...
considera che l'inesattezza deve essere sostanziale...cioè deve essere tale che il cliente "non avrebbe compiuto l'acquisto"....o deve riguardare la corretta informazione sul diritto di recesso (con solo l'allungamento dei termini)...
mi sembra un pò forzato perchè magari il negozio vende solo materiale "audiovisivo"....cioè io non me la giocherei qui...

andiamo sul discorso interpretazione.....
un giudice come prima cosa legge il testo di legge e ne interpreta il significato letteralmente...
"prodotti" vuol dire "prodotti", non "una branca di prodotti"...
poi passa all'interpretazione sistematica e assiologica...e la posizione del testo non è tanto rilevante da restringere il significato del testo..e alla luce del danno al venditore, non lo è neanche da dare un diritto d'uso...
una interpretazione così restrittiva finirebbe per diventare interpretazione abrogativa...e non che non se ne faccia uso nel nostro sistema, ma è davvero forzata...

facciamo finta che passi questa interpretazione:
nota la scelta delle parole...scelta alla bisogna dal venditore per rincarare la dose su una eventuale interpretazione...un giudice vedrà che il venditore ha per tempo correttamente informato il compratore che avrà aperto la confezione sapendo a cosa andava incontro...quindi mette il venditore automaticamente in buona fede per comportamento corretto...

poi considera il danno che fai al venditore su prodotti così costosi (si ritrova un prodotto aperto che non può più rivendere per nuovo)..
un venditore in buona fede si trova a dare un diritto di prova...questo crea uno svantaggio fin troppo notevole dalla sua parte...
per questo dico che anche un giudice lo interpretasse in maniera restrittiva (data la posizione nel testo che come dici tu sembra restringere il campo), non potrebbe punire la buona fede del venditore ove il compratore sia stato correttamente e ripetutamente informato dell'acquisto che stava facendo...
la legge non vuole tutelare il compratore sempre e comunque (non è questo lo spirito), ma solo tutelare la sua posizione che è più debole, soprattutto in virtù del fatto che non compra in negozio, quindi non si può fare una idea di chi sia il venditore o del prodotto che si acquista..

il recesso serve per l'effetto sorpresa...effetto sorpresa non vuol dire possibilità di prova...
serve per impedire che un soggetto compri una cosa che prima non ha visto (o meglio di cui non ha avuto un quadro informativo completo)...ma visto non vuol dire vista aperta e funzionante, ma vista come la vedrebbe in un negozio fisico, cioè probabilmente nel suo imballo originale (non tutti i negozi fisici permettono di aprire la merce)...

spiegandomi meglio, il tuo ragionamento è corretto (che si ha quasi una esclusione di questo diritto), ma il punto è che se inverti le posizioni, il danno al venditore sarebbe tale da danneggiare lui in maniera esponenziale e l'intero settore economico...infatti si tradurrebbe in un:
"nei contratti a distanza (o meglio fuori dai locali commerciali) chiunque compra un televisore può provarlo per 10 giorni a patto di non danneggiare la scatole in maniera evidente..."

si parla di interpretazione della legge, ma non vedo proprio come, ipotizzando anche che venga usata quella restrittiva, il nostro amico possa essere in buona fede a tal punto da creare questo danno economico al venditore (che in partenza è certamente in buona fede)...

@Marco00 la normativa sul recesso è di derivazione Comunitaria... e il punto è proprio capire quello che dice la legge...del contratto non importa a nessuno, salvo che non aggiunga diritti al consumatore;)
 
Ultima modifica:
Nicholas Berg ha detto:
@Marco00 la normativa sul recesso è di derivazione Comunitaria;)

Si ma la mia affermazione "eventualmente la normativa della comunità europea" stava a significare che, non sapendo dove il tv è stato acquistato, valga la normativa europea qualora questo sia stato acquistato in Italia o nel resto dell'Europa, ma non se è stato acquistato da uno store statunitense.
 
non ricordo come funziona in ambito internazionale (anzi se qualcuno lo sa mi rinfreschi la memoria...non mi è mai capitato..e, nel mio caso, è talmente teorico che neanche mi metto a cercare :p ), ma in linea di massima per vendere in europa serve dare le stesse garanzie...

siamo comunque nel puramente teorico perchè non credo che il nostro amico abbia comprato un televisore negli USA...:)
 
In ambito internazionale (extra CE) fa fede quella parte di diritto molto poco codificato o addirittura non codificato, che è il diritto internazionale, in cui esistono leggi e normative solo se approvate da entrambe le nazioni, ma dubito che siano disciplinate nel dettaglio situazioni di questo tipo, relative all'acquisto di prodotti, e, anche se fosse, ogni tentativo di conciliazione, amichevole o meno, sarebbe inutile ed oltremodo costoso.

Anche io credo che sia stato acquistato in Europa, anzi in Italia, dove il diritto di recesso su un tv esiste. Quindi direi che è il caso di farlo valere.
 
Salve e grazie ancora per le risposte, Il negozio via internet ha sede in Italia e la garanzia è Italiana.

per quanto attiene al recesso, penso di inviare un fax , seguito da raccomandata e vedrò cosa accade.

E' pur vero comunque che il venditore ha cambiato di testa sua lo scritto della legge omettendo " prodotti audovisi"!!!

Per Nicholas Berg .. sulla marca ti rispondo in MP.

grazie
 
io sposo l'interpretazione di Gattapuffina in merito al concetto di prodotto audiovisivo (ovvero prodotto audio e/o video, che niente ha a che vedere con la categoria che noi siamo soliti definire audio/video).
 
Nicholas Berg ha detto:
spiegandomi meglio, il tuo ragionamento è corretto (che si ha quasi una esclusione di questo diritto), ma il punto è che se inverti le posizioni, il danno al venditore sarebbe tale da danneggiare lui in maniera esponenziale e l'intero settore economico...

Se il principio è di non danneggiare il rivenditore o il settore economico, allora dovevano inserire parametri diversi per limitare i "danni" ( ad esempio, permettere l'applicazione di un "restocking fee", che copra i costi del reimballo), e non eliminare un intero settore, semplicemente usando una dicitura vaga come "prodotti audiovisivi", che in ogni caso non chiarisce comunque quali prodotti copra.

In base a quale criterio un prodotto hardware è "audiovisivo" ? Se produce immagini e *anche* suoni ? In tal caso, una fotocamera che riproduce solo immagini godrebbe del diritto di recesso a scatola aperta, mentre una che fa anche i filmati con l'audio no ? Un iPod con lo schermo non ha il recesso, uno senza schermo ce l'ha ? Un lettore CD audio ha il recesso, un lettore DVD no ? Oppure, per "audiovisivo" si intende che abbia audio OPPURE video OPPURE entrambi ?

Mi pare evidente che l'eccezione dei prodotti audiovisivi non possa altro che essere molto ristretta e accomunata ai giornali e alle riviste, perchè se la vuoi ampliare a qualsiasi cosa audiovisiva, diventa praticamente impossibile per chi deve comprare conoscere i suoi diritti, e per chi vende i suoi doveri.

Inoltre, se dovesse essere valido il criterio di non danneggiare eccessivamente un rivenditore e il suo intero settore, allora perchè solo gli audiovisivi ? E i rivenditori di frigoriferi, condizionatori, etc, ad esempio, non hanno pure loro un danno economico, perchè devono reimballare un prodotto piuttosto costoso e potrebbero non riuscire a rivenderlo come nuovo ?

Perchè gli audiovisivi dovrebbero avere un trattamento particolare ? Per questo, direi che l'intenzione del legislatore ( che un eventuale giudice dovrebbe interpretare ), sia di considerare come audiovisivi solo i prodotti assimilabili a software, giornali e riviste, cioè quelli sono in qualche modo collegati al diritti d'autore e che possono, tra l'altro, anche essere copiati prima di venire restituiti.
 
secondo me lo devono riprendere (se integro), che poi gli roda e cerchino
di confondere il cliente è un altro paio di maniche.

Dicci un pò, che negozio è?

Al limite prova a postare (o a cercare) qualcosa su it.discussioni.consumatori.tutela
 
il principio di non danneggiare il venditore, non deve essere visto in ambito generale,ma nello specifico..con uno squilibrio giuridico delle prestazioni...
resta infatti sempre valido il principo della "buona fede contrattuale" che di certo non è derogabile dalla normativa al consumo, che semplicemente cerca di tutelare il compratore debole..

prodotto audiovisivo vuol dire qualunque prodotto di ambito audio e video..telefoni,ipod,televisori..etc...
le riviste e giornali vengono trattati separatamente dai prodotti audiovisivi, e qui, come per i prodotti individuali, per gli alimentari,per quelli soggetti a tassi variabili,per prestazione di servizi che è già iniziata, la tutela è legata proprio al non danneggiare il venditore che si trova ad aver eseguito la sua prestazione in buona fede e ad avere squilibri giuridici...

gli audiovisivi hanno un trattamento specifico imho perchè è più difficile venderli una volta aperti, cosa che non accade con un figorifrero, una lavatrice...etc...e sono anche molto più delicati....

"prodotti audiovisivi" non è come dire "prodotti software audiovisivi", aggiungere una parola che cambia il senso (restringendo il campo notevolmente) è come minimo un eccesso di zelo interpretativo e nettamente in contrasto con l'articolo 14 delle preleggi...

l'ipotesi in cui venga accolta l'interpretazione, è solo quella in cui il venditore non sia in buonafede o, potrei ammettere, quella in cui anche il venditore sia in buonafede, dimostrandomi che è proprio vittima dell'effetto sorpresa...cioè mancavano il minimo di informazioni necessarie considerando la sua specifica posizione..e non è questo il caso...

poi certo, qualche giudice potrebbe interpretarla un pò alla libera (ci sono correnti di pensiero che prevedono che la norma sia stata fatta solo per impedire la duplicazione di supporti con contenuto audio/video)...ma si esce dal seminato (ne è seriamente discutibile l'operato senza una sentenza di grado superiore) e solo la cassazione può risolvere il problema...

trovando una sentenza della cassazione su un caso analogo, si potrebbe trovare la risposta giusta...solo la cassazione ha il compito di dare la corretta e uniforme interpretazione della legge..cui un giudice di primo grado "dovrebbe" attenersi...

il punto è che anche passando questo punto (ammettendo una interpretazione restrittiva) resta da dimostrare che il compratore sia in buona fede,cioè sia stato vittima dell'effetto sorpresa....perchè un giudice è questo che valuterà in giudizio;)

detto questo anche io però, come ho già detto, manderei una lettera e farei la voce grossa..in molti casi funziona...anche perchè il nostro amico ha già specificato più volte di non volere adire vie legali....
 
Ultima modifica:
Nicholas Berg ha detto:
prodotto audiovisivo vuol dire qualunque prodotto di ambito audio e video..telefoni,ipod,televisori..etc...

Questa è una tua opinione. Sinceramente, non ho mai letto da nessuna parte un interpretazione del genere: cioè che TUTTI i prodotti a/v siano esclusi dal recesso a scatola aperta. Non credo neanche che ci sia mai stata una sentenza di un qualsiasi giudice in questa direzione.

le riviste e giornali vengono trattati separatamente dai prodotti audiovisivi

Ma dato che il software invece è citato nello stesso paragrafo, è evidente la comunanza tra prodotti egualmente coperti da diritto d'autore, che è la cosa che hanno in comune i "prodotti audiovisivi" e il "software informatico".

gli audiovisivi hanno un trattamento specifico imho perchè è più difficile venderli una volta aperti, cosa che non accade con un figorifrero, una lavatrice...etc...e sono anche molto più delicati...

Ci sono altri esempi, a parte i frigoriferi.

Gli orologi, ad esempio, possono essere più delicati dei prodotti elettronici e avere confezioni che mostrano chiaramente che non sono nuovi e possono costare parecchio, creando problemi a chi li rivende nel caso di recesso.

Oppure, qualsiasi elettrodomestico che venga a contatto con il cibo, dalle affettatrici alle macchine per fare il pane, la pasta, i tritattutto, etc. Anche a trattarli bene, si vede se sono stati usati anche solo una volta.

Per non parlare dei prodotti per l'igiene personale, che quasi tutti i negozi (fisici, non quindi legati alla legge sul recesso) rifiutano di sostituire.

Ciononostante, non c'è traccia di nessuno di questi tra le eccezioni della legge sul recesso.

Per cui, è evidente che la legge non tiene minimamente in considerazione i problemi creati al rivenditore, altrimenti avrebbe dovuto inserire molte altre categorie, rispetto ai soli prodotti audiovisivi, se davvero con "prodotti audiovisivi" si fosse riferita anche all'hardware.

Visto che ci sono esempi dove il recesso può creare grossi problemi al rivenditore in tutte le categorie di mercato, se l'intento fosse stato quello, il recesso non sarebbe quasi mai applicabile per cui è chiaro che con "prodotti audiovisivi" si intenda una categoria molto ristretta, apparentata al software (e infatti, sta nella stessa frase), e quindi esplicitamente esclusa per gli stessi motivi di tutela del copyright.
 
Riporto il comma d derl'art.55 del citato Dlgs 206/5 che riguarda i casi di esclusione dal diritto di recesso:
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
Credo sia abbastanza chiaro.

Come "prodotti audiovisivo" si intende: DVD, CD, vinili o ogni altro supporto che contenga materiale che deve essere riprodotto da apparecchi audio e/o video.

Nell'articolo citato sono raggruppati in vari commi i prodotti che, per motivi abbastanza ovvi, sono esclusi dal recesso.

Il comma suddetto, in particolare, è quello che riguarda il soft (inteso in senso generale), il fatto che prodotti audiovisivi e soft informatico siano stati accomunati ed equiparati nello stesso comma sta proprio ad indicare che si tratta di prodotti simili e la loro esclusione si basa sulla stessa motivazione.

E' da notare anche l'uso del termine "sigillato".

Un DVD è sigillato, il disco di Windows Vista è sigillato, un proiettore non è sigillato, ma imballato, idem per un TV.

Subito al comma seguente abbiamo un altro esempio di prodotti accomunati nell'esclusione: quello dei prodotti dell'editoria.

La motivazione dell'esclusione è quella, ovvia, già citata: mi faccio arrivare tutta la serie di film di Star Trek in HD, me li copio e poi li restituisco (tanto non devo indicare una motivazione particolare).

Non è ovviamente una prova, ma fate un ricerca con il termine "prodotto audiovisivo" otterrete solo indicazioni relative a film, festival, manifestazioni, tutela, interventi tecnici, nessun accenno a TV, amplificatori o simili.

Se ben ricordo, TV, ampli, ecc. sono definiti prodotti di elettronica di consumo.

Ciao
 
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gattapuffina ha detto:
Questa è una tua opinione.Non credo neanche che ci sia mai stata una sentenza di un qualsiasi giudice in questa direzione.
per ora neanche io ho sentito mai una sentenza con la tua versione;)
anzi, sarei proprio curioso di conoscerne le motivazioni adottate..
tu parti dal presupposto che ci sia una ragione, cosa che non c'è...
ci sono interpretazioni differenti di una norma vaga...
un giudice a quel punto dovrà valutare sulla base delle sue conoscienze legali..
solo attuando una teoria assiologica totale (come quella riportata nei testi dottrinali di Pietro Perlingeri)si potrebbe andare fino a questo punto...ma solo perchè l'assunto di partenza è un superamento totale (per "abrogazione tacita" dice lui) dell'art. 14 delle preleggi..

io ho spiegato i criteri legali che ho adoperato nel ragionamento (perchè di questo si tratta, ragionamento interpretativo, non ho fatto nessuna ricerca in proposito)...attenendomi nello specifico al metodo interpretativo corretto stando alle teorie dell'interpretazione assiologica limitata...che è quella adoperata dalla giurisprudenza attuale..

non ho mai sentito nessuna sentenza in materia, ma dati alla mano questa è l'interpretazione che si può dare stando ai testi di studio...

altra cosa sarebbe se qualcuno del parlamento ne avesse indicato le motivazioni (non avrebbe valore legale, ma sarebbe di certo da guida per le corti)...altra cosa se ci fosse una sentenza della Cassazione a riguardo...
portami una di queste due cose e allora ti dico che un ragionamento del genere è attuabile, anzi viene attuato..;)

gattapuffina ha detto:
Ma dato che il software invece è citato nello stesso paragrafo, è evidente la comunanza tra prodotti egualmente coperti da diritto d'autore, che è la cosa che hanno in comune i "prodotti audiovisivi" e il "software informatico".
il diritto d'autore copre anche, per restare in tema, i frigoriferi...non è limitato di certo ai "supporti audiovisivi", definizione che la legge avrebbe, al limite, dovuto usare...la comunanza del genere la trovi perchè parti dal presupposto che siano cd/dvd..etc...se fossi partito dal presupposto che fossero ad es. lcd, avresti trovato come elemento in comune il genere tecnologico, e non il diritto d'autore

gattapuffina ha detto:
Ci sono altri esempi, a parte i frigoriferi. Per cui, è evidente che la legge non tiene minimamente in considerazione i problemi creati al rivenditore
premesso che l'interpretazione legale l'avevo data in via del tutto personale (ho usato imho), se realmente la legge non avesse considerato anche la controparte, come spiegheresti le eccezioni?
perchè i prodotti a tasso variabile?perchè le riviste?
semplice, perchè sono prodotti che possono perdere valore,essere invendibili e causare un danno spropositato

l'interpretazione della corrente di pensiero abrogativa, porta come spiegazione la possibile duplicazione...
cosa ardita...quindi la spiegazione della legge sarebbe che una persona compra un prodotto, lo apre, lo copia e lo restituisce...
questo a completamente senso per il software informatico....perchè una copia illegale potrebbe creare una serie di problemi anche al futuro proprietario del software...
ma per il mondo dell'audio/video (film,cd...) non ha proprio senso visto che esistono le videoteche...anche on-line e con meno rischi....
è la teoria della copia e pirateria che non funziona...(per il materiale comune, non per il software)
viene tutelato il venditore da future vendite, e viene negato al compratore la possibilità di provare il bene! non puoi provare un cd...ma come non puoi provare un cd non puoi provare un televisore...altrimenti sarebbe come ammettere che nelle vendite fuori dai locali commerciali si ha una vendita "a gradimento"
sono tipi di vendita differenti..

ma questa è solo la prima parte della discussione, quella su cui vi state, a torto, fissando...(sono due interpretazioni, poco importa quale sia quella corretta perchè il bello viene dopo)
ipotizziamo anche che si accetti questa interpretazione...cosa si fa?
niente perchè si deve andare in giudizio...
a quel punto voi siete l'attore e chiedete il recesso...
la controparte si difende...dice di avervi dato tutte le informazioni, di aver inteso l'interpretazione in senso estensivo (per questo l'ha aggiunto nelle informazioni), di avervi spedito la merce e che non siete per niente soggetti all'effetto sorpresa perchè avete avuto tutte le info necessarie e avete anche avuto modo di vedere la confezione con dovizia di particolari...e per finire chiede il risarcimento del danno perchè ha un prodotto aperto (con annesse spese processuali) che non può più vendere, mentre voi vi siete approfittati della sua buona fede arrogandovi, di fatto, un diritto di prova ...

a quel punto sta a voi spiegare il perchè del recesso....spiegare perchè le info per voi non erano abbastanza...e se andate dal giudice e dite..."non mi piace come si vede", cosa pensate che deciderà quello?

questo per farvi capire che il giudice non è un burocrate..stabilito che rientrate formalmente nella fattispecie astratta che dà diritto al recesso, sentirà anche l'altra parte, non semplicemente sancirà il recesso...

ps-basta un sigillo (una linguetta) per avere un prodotto sigillato (anche qui possiamo parlare di interpretazione)...l'utilizzo di termini differenti o più specifici in altri leggi non ha nessuna rilevanza a livello giuridico...l'idea che si parli di prodotti audiovisivi con l'intento di software è, come io stesso detto, possibile (tra l'altro l'interpretazione di Nordata è nettamente più convincente di quella sul diritto d'autore..l'accomunazione del software mi ha quasi convinto), ma non solo non è l'unica, ma forza notevolmente l'interpretazione accettata attualmente...e senza una sentenza di rango superiore non se ne viene a capo

pps- sia chiaro che io sono d'accordissimo che dovrebbe essere così e che al limite spetterebbe al venditore dimostrare la malafede del compratore....ma in assenza di una sentenza citata o di qualcuno che nello specifico abbia avuto un caso simile, riporto il procedimento interpretativo usato in dottrina...
 
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