Social Buttons AV Magazine su Facebook AV Magazine su Twitter AV Magazine RSS AV Magazine Newsletter YouTube
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Giradischi sotto i 500€: guida all'acquisto
Con questo articolo vengo in aiuto di chi sta cercando un nuovo giradischi che suoni bene, ma che costi il giusto, senza dover vendere un rene per pagarlo e nello specifico avendo a disposizione un budget di 500 euro.
TV Hisense 2025: ULED, OLED, QLED e LCD da 32 a 116 pollici
TV Hisense 2025: ULED, OLED, QLED e LCD da 32 a 116 pollici
Tutte le novità della gamma 2025: Mini LED, processori AI, Smart TV VIDAA e tagli extra-large fino a 116 pollici con Mini LED RGB
TV QLED veri o finti? Facciamo chiarezza
TV QLED veri o finti? Facciamo chiarezza
L’azienda coreana ha ottenuto la certificazione Real Quantum Dot Display da TÜV Rheinland per i suoi TV QLED, mentre la diatriba sui veri QLED approda nelle aule dei tribunali statunitensi.
Tutti gli articoli Tutte le news

Risultati da 1 a 14 di 14
  1. #1
    Data registrazione
    May 2005
    Località
    Sanct'Anthimo, Neapolis, IT, EU
    Messaggi
    23

    Nemmeno 1 Trasmissione 16:9 In Tv?


    Salve a tutti, sono 1 neofita del forum.
    Mi kiedo: ma a quando 1 trasmissione in 16:9?
    Almeno sul DTT...

    Scusatemi per la protesta e per l'entrata così...

    16:9 - The Human Eye Sight Aspect Ratio (The Human field of vision) - http://europa.eu.int/comm/avpolicy/m...o/pl169_en.htm
    http://www.widescreen.altervista.org

  2. #2
    Data registrazione
    Feb 2004
    Messaggi
    1.969
    Carissimo 16:9 sei benvenuto in AVForum e saresti anche il benvenuto sulle trasmissioni DDT ma qualcosa mi dice che a Mediaset,Rai;La7 non glie ne pò fregà de meno...
    Ormai è un anno che ho preso il box DDT e ancora mi chiedo perchè ho fatto una simile cavolata...

  3. #3
    Data registrazione
    Dec 2004
    Località
    Rende - Cosenza
    Messaggi
    17.241
    Benvenuto 16/9 e complimenti per il nick! Solo tu potevi aprire questa discussione, che fa emergere un pò un malcontento generale su questo. Purtroppo ritengo che questo per noi resti uno sfogo senza alcuna possibilità di soddisfazione, almeno non in tempi brevi.

    Sono tornato bambino.

  4. #4
    Data registrazione
    Apr 2003
    Messaggi
    65
    Ciao a tutti

    non vorrei fare politica ma tutto ciò dimostra a cosa è servita la legge Gasparri e a chi doveva trarne dei benefici.

    Noi utenti no di sicuro!!!

    Oltretutto è stata fatta in velocità per salvare il c**o a determinate persone e quindi fa schifo in tutti i sensi.

    Ma, a parte il discorso giustissimo dell'aspect ratio delle trasmissioni ancora ferme ai 4/3 dopo che quasi tutte le nuove tv sono 16/9, vorrei capire perchè visto che teoricamente le trasmissioni analogiche termineranno il 31/12/06 tutte le Tv in vendita abbiano ancora il sintonizzatore analogico e non integrino per legge quello digitale?? Per non parlare dei DVD recorder che perderanno la maggior parte delle funzioni di programmazione.

    Sperano forse che chi compra la tv oggi la cambierà fra un paio di anni. O dovremo per ogni tv acquistare un dtt?

    Quando anni fà era uscito l'obbligo delle cinture di sicurezza per legge a partire dall'anno successivo tutte le autovetture dovevano essere dotate di serie delle cinture.

    E' un'associazione a delinquere e di noi poveri consumatori non frega niente a nessuno siamo solo dei polli da spennare.

    Ciao e scusate lo sfogo.

  5. #5
    Data registrazione
    Feb 2004
    Messaggi
    1.969
    Tralasciando il discorso politico,i produttori fanno bene a produrre televisori e registratori ignorando il DDT visto che di fatto ancora non è partito e già si parla di standard futuri (DDT alta definizione).Al momento attuale è (a mio avviso) tutto in alto mare,ci sono pochi pochi canali,le trasmissioni sono instalbili (a me la Rai si vede 1 giorno si e 4 no e canale 5/Italia1 ogni tanto si oscura per qualche ora...),non vedo come potrebbero le aziende investire in qualcosa del genere...

  6. #6
    Data registrazione
    Apr 2003
    Messaggi
    65
    fdistasio ha scritto:
    Tralasciando il discorso politico,i produttori fanno bene a produrre televisori e registratori ignorando il DDT visto che di fatto ancora non è partito e già si parla di standard futuri (DDT alta definizione).Al momento attuale è (a mio avviso) tutto in alto mare,ci sono pochi pochi canali,le trasmissioni sono instalbili (a me la Rai si vede 1 giorno si e 4 no e canale 5/Italia1 ogni tanto si oscura per qualche ora...),non vedo come potrebbero le aziende investire in qualcosa del genere...
    Premesso che è un investimento da due soldi visto che i decoder stand alone costano la bellezza di 49 Euro con il contributo quindi a loro la scheda interna alla TV costerebbe al massimo 20 Euro e in un plasma da 3000 Euro non vedo un grande investimento (visto oltretutto che alcuni modelli sharp l'hanno installato), comunque basterebbe integrare il sinto analogico con quello digitale e chi può vedere vede il digitale se non è raggiunto dal segnale vede l'analogico.

    Ciao



    P.S.: Se aspettano l'alta definizione mi sa che fanno in tempo a chiudere le trasmissioni analogiche (2010/2012).

  7. #7
    Data registrazione
    Oct 2003
    Messaggi
    6.746
    STELEO ha scritto:
    Ciao a tutti

    non vorrei fare politica ma tutto ciò dimostra a cosa è servita la legge Gasparri e a chi doveva trarne dei benefici.

    Noi utenti no di sicuro!!!

    Oltretutto è stata fatta in velocità per salvare il c**o a determinate persone e quindi fa schifo in tutti i sensi.
    :o

    Sapresti dirci qual'è la legge che ha istituito il DTT in Italia (recependo una direttiva UE)?

  8. #8
    Data registrazione
    Jan 2002
    Località
    Prato
    Messaggi
    2.732

    eccotela:

    LEGGE 3 maggio 2004, n.112

    Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
    Capo I PRINCIPI GENERALI
    Art. 1.
    (Ambito di applicazione e finalita)

    1. La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.

    2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

    Art. 2. (Definizioni)


    1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
    b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
    c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
    d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
    e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
    f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
    g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le seguenti attivita': stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
    h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della societa' concessionaria, secondo le modalita' e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
    i) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
    l) "ambito locale" l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
    m) "opere europee" le opere originarie:
    1) di Stati membri dell'Unione europea;
    2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
    3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei.

    Art. 3. (Principi fondamentali)

    1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversita' etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della dignita' della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

    ----continua----

    ciao

    igor

  9. #9
    Data registrazione
    Jan 2002
    Località
    Prato
    Messaggi
    2.732

    ancora:

    Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti)

    1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
    a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e di contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di liberta' di concorrenza, delle opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attivita' nel sistema delle comunicazioni;

    b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

    c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignita' della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalita', non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;

    d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilita' e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attivita' dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;

    e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verita', purche' tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilita' penali o civili e non sia contraria al buon costume;

    f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacita' trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;

    g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la societa'.

    2. E' favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilita' sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

    3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo e' effettuato nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in conformita' alla legislazione vigente in materia.


    Art. 5. (Principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)

    1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:

    a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

    b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attivita' di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete, per le attivita' di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che e' effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

    c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attivita' di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attivita' su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di rinnovo per eguali periodi;

    d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attivita' di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino piu' del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;

    e) obbligo per gli operatori di rete:
    1) di garantire parita' di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a societa' collegate e controllate;

    2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a societa' controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita' trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

    3) di utilizzare, sotto la propria responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a societa' collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a societa' controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

    f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;

    g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
    1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilita' se parata per ciascuna autorizzazione;
    2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonche' ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

    h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate;

    i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

    l) la titolarita' di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".

    --continua--

    ciao

    igor

  10. #10
    Data registrazione
    Jan 2002
    Località
    Prato
    Messaggi
    2.732

    ancora:

    Art. 6. (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

    1. L'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

    a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

    b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

    c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;

    d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

    e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

    3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

    4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale.

    5. Il contributo pubblico percepito dalla societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, e' utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' europea. Ferma la possibilita' per la societa' concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.



    Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

    1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

    2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.

    3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.

    4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

    5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.

    6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

    7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

    8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".

    9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".

    --continua--

    ciao

    igor

  11. #11
    Data registrazione
    Jan 2002
    Località
    Prato
    Messaggi
    2.732

    vuoi che continui...

    o basta così?
    qua un po' di controinformazione
    qua invece un po' di sano costituzionalismo
    qua invece il quinto stato
    ciao

    igor
    ps: su internet trovi tutto ciò che vuoi sulla legge "gasparri", di qua e di là dal muro!
    Ultima modifica di igor; 04-05-2005 alle 15:00

  12. #12
    Data registrazione
    Dec 2001
    Località
    Teramo
    Messaggi
    14.937
    STELEO ha scritto:
    Ciao a tutti

    non vorrei fare politica ma tutto ciò dimostra a cosa è servita la legge Gasparri e a chi doveva trarne dei benefici.

    Noi utenti no di sicuro!!!

    Oltretutto è stata fatta in velocità per salvare il c**o a determinate persone e quindi fa schifo in tutti i sensi.

    ....

    E' un'associazione a delinquere e di noi poveri consumatori non frega niente a nessuno siamo solo dei polli da spennare.

    Ciao e scusate lo sfogo.
    Vi esorto a non andare Off Topic e ad utilizzare comunque un liguaggio civile. Ci sono già molte discussioni con temi politici, soprattutto per quanto riguarda la legge Gasparri. Quindi continuate di là e non vi approfittate della mia pazienza

    Emidio

  13. #13
    Data registrazione
    Dec 2002
    Località
    Remanzacco (UD)
    Messaggi
    5.168

    Re: vuoi che continui...

    igor ha scritto:
    o basta così?
    qua un po' di controinformazione
    qua invece un po' di sano costituzionalismo
    qua invece il quinto stato
    ciao

    igor
    ps: su internet trovi tutto ciò che vuoi sulla legge "gasparri", di qua e di là dal muro!
    Scusa Igor, ma come senior member, pensi davvero che Riccardo aka Erick81 non conosca per bene la legge Gasparri e tutto ciò che gli gravita attorno ? Credi davvero che avesse bisogno proprio di quel testo lì ?

    Tornando IT
    Caro 16:9, tu non sai quante volte ho inveito per la tua assenza nell'etere italiano!
    Purtroppo sei prente solo su un canale di Sky.
    Giunti a questo punto però penso che arriverai assieme alla signora HD, prima non credo, quando non sò

    mandi
    Paolo

  14. #14
    Data registrazione
    Oct 2003
    Messaggi
    6.746

    http://www.conna.it/Leggi/66_01.htm


    1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
    [...]
    5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.


    Al governo non c'era Gasparri.

    EDIT: Emidio, ho letto solo ora il tuo post, sorry (credo che la risposta ad Igor vada comunque data per amor di verità, anche se OT).

    Paolo UD ha scritto:

    Tornando IT
    Caro 16:9, tu non sai quante volte ho inveito per la tua assenza nell'etere italiano!
    Purtroppo sei prente solo su un canale di Sky.
    Giunti a questo punto però penso che arriverai assieme alla signora HD, prima non credo, quando non sò

    mandi
    Paolo
    Pienamente d'accordo!
    Speriamo che l'HD (ovviamente in 16:9) arrivi presto, visto che, a parte qualche loop in 1080i su Astra, c'è ben poco.:o

    Ciao
    Ultima modifica di erick81; 04-05-2005 alle 19:28


Permessi di scrittura

  • Tu NON puoi inviare nuove discussioni
  • Tu NON puoi inviare risposte
  • Tu NON puoi inviare allegati
  • Tu NON puoi modificare i tuoi messaggi
  •