Cito testualmente dalla legge Gasparri:
Citazione:
Art. 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
Si forse questo è servizio effettivo, ma, prevedendo un copertura minima del 50% della popolazione, ecco che implicitamente viene definita la natura sperimentale del servizio;)(è politica, non un'equazione purtroppo:rolleyes:)