Non ti credere non è per l'errore grossolano, ma per il fatto che ti hanno portato a conoscenza del cambiamento dell'offerta.Citazione:
Originariamente scritto da caticaco77
Se non c'era quel cartello... avresti vinto la causa!
Una volta effettuata l'offerta al pubblico questa può essere modificata unicamente con un mezzo simile che porti a conoscenza del pubblico la variazione delle condizioni di contratto. In qualsiasi altro caso il contratto si da per concluso.
Ti riporto la definizione di Wikipedia, anche se non è il massimo giuridicamente, ma per lo meno ha il pregio di essere semplice e chiara:
Secondo l'art. 1336 del codice civile l'offerta al pubblico vale come proposta solo a due condizioni:
* che l'offerta contenga gli estremi essenziali del contratto da concludere (ad es. è necessario che sui prodotti esposti sia indicato il prezzo);
* che il valore di vera e propria proposta non sia escluso dalle circostanze o dagli usi.
L'offerta al pubblico può essere revocata; se la revoca viene fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
Ciao!