sperando di far chiarezza
Mi intrometto nella discussione, giusto per cercare di fare un po di chiarezza.
Spesso all'origine della confusione e della disinformazione ci sta il modo con cui si intende la proprietà.
Purtroppo in italia la proprietà privata è la proprietà maggiormante tutelata e rappresenta sempre il punto di paragone per tutti relativamente ai diritti che genera!
In effetti un film, un brano musicale, un romanzo altri non sono che una proprietà, un bene, una sorta di oggetto, soltanto che ha carattere "immateriale" nel nostro caso qualificati come intellettuali.
Ed è qui che sorge la maggior parte delle confusioni.
Si tende ad equiparare la proprietà immateriale come una proprietà materiale, come un bene mobile o immobile in alcuni casi.
Invece, vista la natura specifica, il bene immateriale e nella fattispecie il bene intellettuale, viene disciplinato in un modo specifico.
Quindi per semplificare il ragionamento, tutte le "alterazioni" che sono tipiche su un bene materiale (vendita, affitto, modifica, miglioria) sui beni immateriali (intellettuali) non sono possibili (per la precisione non sono tipiche)!!!
Il altre parole la destinazione del bene immateriale è quello precipuo a cui e' destinato: film=vederlo, musica=ascolarla, ecc. ecc.
Per tutte le altre operazioni che esulano dalla naturale destinazione, DEVONO essere autorizzate espressamente dall'autore.
In realtà non e' vero che non è possibile "alterare" il bene intellettuale (vendere, noleggiare, modificare...), soltanto sono soggette a specifiche discipline.
Ed eccoci giunti quindi alla possibilità di essere:
1) trasmesso nell'etere
2) noleggiato
3) venduto=ceduto
4) copiato
E' molto semplice la confusione che ingenera il TERZO punto: :p
Non a caso ho scritto venduto (ma poi ho scritto ceduto....perche' se mi legge qualche collega giurista informatico mi darebbe dell'asino) con l'intento di guadagnare l'attenzione di chi legge.
Noi tutti, quando abbiamo tra le mani il Ns amato supporto argenteo (o forse dovrei dire blu in attesa dell'HD? :confused: ) pensiamo di aver appena ACQUISTATO un film, brano, romanzo, ecc. ecc.
In realtà se volessimo acquistare per intero la proprietà intellettuale scaturente da quell'opera, non la pagheremmo certo poche decine di €.....e forse solo a quel punto, se non erano previste clausole previsionali nella compravendita del diritto, avremmo la possibilità di copiarlo, spezzettarlo, modificarlo, cambiare l'audio, ecc. ecc.
Quando stringiamo tra le mani una copia appena acquistata, non abbiamo fatto altro che aver acquistato un diritto che si esplica nell'esercizio del fine a cui il bene intellettuale è destinato.
Con una serie di limitazioni per giunta:
es. divieto della divulgazione oltre le pareti domestiche, uso limitato ad un tot di persone, divieto di copia, ecc. ecc.
Quindi non si parla di acquisto di un diritto, ma di una semplice cessione d'uso, cioe' di un diritto all'uso che per i software e' scritto nella prefazione oppure in quelle noiosissime schermate che sono all'inizio della installazione oppure sul sigillo del supporto.
Spero di aver chiarito una volta per tutte che il diritto sui beni immateriali di tipo intellettuale è disciplinato in un modo particolare e del tutto differente dalla semplice proprietà cosi come siamo abituati a concepire: Ho appena acquistato la mia Fiat, sono io il proprietario, quindi posso personalizzarla, modificarla (sempre nei limiti del vigente codice della strada), rivenderla.
Distinti saluti
Ilsanto