Questo può tornare utile a molti.
Il decreto del febbraio 2002.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=4241
Il (D.lgs. 206/2005)
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33366
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) Parte II
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33367
Il responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore. Se vi dicono il contrario, vi stanno raggirando (D. L.vo n. 206/05);>>
Il venditore ha l’obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D.L.vo n. 206/05). Sta al consumatore accettare o rifiutare l’eventuale “bonus” offerto dal commerciante per un altro acquisto di pari importo. In ogni caso il bonus dovrebbe avere la validità di un anno (art. 2955 c.c.);
Se vi rivolgete direttamente al Costruttore (garanzia dei vari marchi) presso le sue assistenze ufficiali perdete tutti i privilegi dei decreti su menzionati e non potrete vantare nessuna richiesta nei loro confronti, cosa invece possibile rivolgendosi al Venditore.
Mettetevelo bene in testa questa cosa altrimenti rischiate di rimanere con un palmo di naso oltre a rovinarvi il fegato.
In bocca al lupo a tutti!!!