Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente scritto da ginogino
La ps3 arranca nelle vendite ed ecco fuori la notizia che si possono copiare i giochi della ps3.
Ora che saranno copiabili vedi come si "APRE" il mercato! :p
C'e' pero' da dire che almeno all'inizi, non so' quanto converra' per via dei costi dei supporti originali che non li regalano proprio ;)
Citazione:
come non pensare che il tutto non sia voluto.
Sono daccordo:cool:
-
Citazione:
Originariamente scritto da ginogino
come non pensare che il tutto non sia voluto.
Ma come ti viene in mente una cosa così ??? :D :D
La SONY non ha MAI usato questi mezzucci per aumentare le vendite del suo HW ... mai ......
:rolleyes: :confused: :rolleyes:
;)
Mandi !
Alberto :cool:
-
parli di PS1 e chippetti vari per moddare? :cool:
-
ehm... roentgen.. se ti riferisci a AlbertoPN mi sa che era ironico..:)
-
Citazione:
Originariamente scritto da louder
ehm... roentgen.. se ti riferisci a AlbertoPN mi sa che era ironico..:)
bé... anche io ironizzavo :p
-
Citazione:
Originariamente scritto da Girmi
La cosa è molto discutibile ed infatti non mi risulta che nessuno degli autori o divulgatori dei sistemi anticopia sia mai stato incriminato o condannato, a partire DVD John in poi.
Tant'è che alcuni, tipo il nuovo AnyDVD HD, sono oggetto di normale commercio.
Il fatto è che questi sistemi sono di fatto implemetati arbitrariamente dalle aziende, senza cioè l'avallo di alcuna legge che li autorizzi, a tutela delle loro opere.
Così facendo ledono una legge riconosciuta in molto ordinamenti giuridici che il diritto alla copia, non a fini di lucro, per il consumatore.
Possiamo discutere di cosa è giusto e di cosa non lo è, ma se facciamo riferimento alle leggi vigenti, è indubbio che la rimozione di una protezione costituisce illecito, secondo i casi penale o amministrativo.
Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171*quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
P.S.:
Saluti a Silver Surfer e (alla memoria) al grandissimo Jack Kirby.
-
Uff... si riparla di leggi ... ok, mi disiscrivo dalla discussione :D
ciao:)
-
Citazione:
Originariamente scritto da zavfx
........CUT.......
Art. 171-bis
.....CUT.....
.
Premetto che non mi occupo della materia....
Esiste anche una legge che tutela la copia privata e quindi se io acquisto una opera soggetta a tutela dei diritti e sempre in suo possesso la copio senza redistribuirla posso farlo limitatamente ad un uso privato della stessa.
Hai sottolineato profitto; la legge prima della modifica diceva lucro; e in quest' ottica era anche legale la condivisione tramite reti peer to peer.
La legge, come dimostrato da recenti sentenze rendeva NON PUNIBILE chi condivideva senza trarne lucro (soldini) opere soggette a diritti di autore.
Sostituendo la parola con "profitto" la cosa non sarebbe più possibilein quanto profitto può essere inteso come vantaggio economico di non acquistare l' opera originale.... di fatto non si può più condividere legalmente dati soggetti a diritto d' autore tramite reti peer to peer e nemmeno per esempio regalare un CD copiato dalla propria collezione personale...
L' esistenza di software destinati alla copia potrebbe comunque avere fondamento in quanto questi potrebbero essere visti come strumenti atti all' esercizio del diritto di copia personale...
Correggetemi se sbaglio.........
-
...ma mi sembra sia vietato manomettere il sistema di protezione anticopia:rolleyes: ...e la cosa contrasta con il diritto alla copia di backup di prodotto legittimamente posseduto (ad esempio dvd)...:confused:
Riguardo al peer-to-peer ho sentito anch'io di recenti sentenze della Corte Europea che hanno assolto...