Questo è il testo della legge!
La vendita e le garanzie dei beni di consumo
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art. 1519 bis a nonies.
L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specifica nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di consumo.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì considerabile consumatore “il condominio”.
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vende veicoli usati in conto vendita da un privato.
Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE, o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o marchio.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quando effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……la riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale, e il documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto), ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale non può fare differenzzazioni tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria, e diffidare dai venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza. (continua)
segue... IL TESTO DELLA LEGGE
"Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale non può fare differenzzazioni tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria, e diffidare dai venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza."
Re: segue... IL TESTO DELLA LEGGE
Citazione:
Maurizio Travani ha scritto:
"Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale non può fare differenzzazioni tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria, e diffidare dai venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza."
senza scendere nei particolari del caso, vorrei ricordare tutto quello scritto nell'editoriale di AF di qualche mese fa(sempre puntuale ed acutissima, è davvero il momento migliore della rivista).
La Legge (D.Lgs 24/02) ha esteso per legge l'obbligo di garanzia legale a due, ma la garanzia convenzionale (perfettamente lecita tale distinzione ) offerta dalle case madri è rimasta quasi in ogni caso ad un anno.
Ragion per cui, un prodotto che risultasse difettoso dopo il primo anno dall'acquisto, per forza di cose, deve passare per il rivenditore, il quale a sua volta dovrà smistarlo a chi di competenza.
Infatti, il secondo anno di garanzia , di solito, viene coperto dal diretto rivenditore(il quale deve farlo per legge) : lo stesso,poi, si rivarrà delle spese tutte nei confronti della casa madre, che riceverà dal rivenditore il prodotto da riparare.
Quindi caro Alessandro, se il prodotto ha + di un anno, verifica se la copertura della garanzia convenzionale(quella cioè riconposciuta sul prodotto dal produttore) con il prodotto, è annuale o biennale.
Nel primo caso, il prodotto difettoso si lascia dal rivenditore(lasciando stare il centro assistenza del caso), nel secondo caso, puoi andare direttamente al centro assistenza: se ti rivolgessi, infatti, anche nel primo caso al centro assistenza(senza il filtro del rivenditore), alla fine la riparazione la dovresti pagare.
Ovvio che sarebbe auspicabile, come anche detto dal prode e coraggioso Giardina, che le grandi industrie dell'elettronica si allineassero con la garanzia convenzionale a quanto dettato dalla legge per la garanzia legale per due ordini di motivi:
1) Non avrebbero nulla da perdere, in quanto il prodotto difettoso sempre a loro spese lo devono riparare;
2) I consumatori risparmierebbero tempo e fatica(con notevole aumento della customer's satisfaction e stima verso la marca rispettosa dei diritti dei consumatori), e le spese dei passaggi in + di trasporto (sempre rischiosi in caso di prodotti tanto delicati!), sarebbero certo spese in meno...
ciao
sasadf
Re: Re: segue... IL TESTO DELLA LEGGE
Citazione:
sasadf ha scritto:
Quindi caro Alessandro, se il prodotto ha + di un anno, verifica se la copertura della garanzia convenzionale(quella cioè riconposciuta sul prodotto dal produttore) con il prodotto, è annuale o biennale.
Nel primo caso, il prodotto difettoso si lascia dal rivenditore(lasciando stare il centro assistenza del caso), nel secondo caso, puoi andare direttamente al centro assistenza: se ti rivolgessi, infatti, anche nel primo caso al centro assistenza(senza il filtro del rivenditore), alla fine la riparazione la dovresti pagare.
ciao
sasadf
Scusa, ma credo che intendevi dire l'opposto:
al centro assitenza nel primo caso e dal rivenditore nel secondo.:)
Re: Re: Re: segue... IL TESTO DELLA LEGGE
Citazione:
Acenet ha scritto:
Scusa, ma credo che intendevi dire l'opposto:
al centro assitenza nel primo caso e dal rivenditore nel secondo.:)
nonostante l'orario in cui ti ho scritto quelle cose ho scritto bene.
Se il prodotto risulta difettoso nel secondo anno dopo l'acquisto, se la garanzia convenzionale è annuale, allora si porta al rivenditore, se è biennale (cioè il produttore si accolla il biennio intero di garanzia convenzionalmente, e no<n solo legalmente), allora si può anche risparmiare tempo e fatica ed andare direttamente al centro assistenza.
ciao
sasadf